L’’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di società estinte.
In base all’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 , in vigore dal 13 dicembre 2014, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, “l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
Si conferma da parte dell’Agenzia che la norma ha efficacia retroattiva; pertanto è valida sia per le società già cancellate dal Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del decreto “semplificazioni” , sia per le attività di controllo riguardanti periodi precedenti a detta data, fermo restando il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza (in questo senso si era già espressa la circolare 31/E del 2014).
Inoltre la nuova disciplina sulle società estinte si applica anche per i provvedimenti già notificati, anche se oggetto al momento di contenzioso.
A fronte della cancellazione del soggetto estinto, si pone il problema a chi notificare gli atti emessi nei confronti della società estinta.
L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che l’avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società cancellata dal Registro delle imprese sarà emesso nei confronti della società “cancellata” e notificato alla stessa presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale in quanto l’effetto dell’estinzione si produrrà solamente trascorsi cinque anni dalla data della cancellazione.
Legittimati a impugnare gli atti notificati proponendo ricorso , saranno i soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 del Codice civile e/o 36 del D.P.R. n. 602/73. Si tratta dei soci, amministratori e liquidatori.