La notifica dell’avviso di accertamento potrà essere effettuata presso l’ultimo domicilio fiscale della società .
E questo anche se la società risulta cancellata e sebbene trascorsi cinque anni, con la conseguenza che, non trovandovi di solito nessuno, si potrà procedere con la notifica agli irreperibili assoluti, secondo la disciplina ex art. 60, lettera e) del Dpr 600/1973 ; tale norma prevede il deposito e affissione del relativo avviso nella casa comunale con perfezionamento della notifica negli otto giorni successivi.
Questa la procedura – a parere dell’Agenzia delle Entrate - che sembra derivare per quanto riguarda avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento, per effetto delle novità introdotte dall’art. articolo 28 del Dlgs 175/2014.
In base alla norma, ai fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ex articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
Secondo l’Agenzia , ai fini della notificazione degli avvisi di accertamento, l’effetto dell’estinzione, e quindi anche il venir meno del domicilio fiscale, si produrrà solo dopo cinque anni dalla cancellazione.
Tale interpretazione ha ripercussioni pratiche estremamente negative; basti pensare che dopo cinque anni dalla cancellazione della società,molto probabilmente (per non dire sempre) , presso quella che ne era la sede, non vi sia più nulla.
Con la conseguenza che la notifica degli atti possa essere effettuata nelle forme previste per gli irreperibili assoluti, con la quasi automatica certezza della definitività dell’atto per omessa impugnazione.
Va in ogni caso tenuto presente che in base all’articolo 145 del Codice di procedura civile la notifica alle persone giuridiche può essere fatta, alternativamente, presso la sede della società ovvero presso la persona fisica che la rappresenta.
In caso di infruttuosità del tentativo di consegna presso la sede sociale, non dovrebbe essere subito esperito il procedimento degli irreperibili assoluti ma, prima, si dovrebbe tentare con la notifica alla persona fisica del rappresentate.
Soltanto nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia irreperibile in modo assoluto, si potrà allora procedere con la procedura prevista dall’articolo 60, lettera e), del Dpr 600/1973.
Si ricorda infine che sotto il profilo civilistico la cancellazione della società determina l’estinzione dei suoi organi. Pertanto, anche sotto il profilo fiscale, viene meno il potere di rappresentare in giudizio la società.