Vale solo il rinvio dal 16 a oggi 20 marzo
Nulla viene detto in merito agli avvisi bonari.
Gli articoli del decreto relativi agli obblighi di versamento elencano dettagliatamente tributi, contributi e imposte sospesi.
L’articolo 68 del Decreto Cura Italia riguarda la sospensione dei termini relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione e pertanto si ritengono esclusi gli avvisi bonari in quanto non sono (ancora) somme iscritte a ruolo.
Nel decreto è prevista una specifica disposizione per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio.
In particolare, per tali debiti il pagamento può essere eseguito «in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione»; pertanto il contribuente dovrà versare il dovuto entro fine giugno.
Per chi avesse già una rateazione in corso, invece, sia sulla cartella, sia per l'accertamento, sebbene il decreto non disponga espressamente, è verosimile che entro fine giugno si debba versare l'importo totale in un'unica soluzione delle sole rate scadute (e non versate) tra l’8 marzo ed il 31 maggio.
Per quanto riguarda le adesioni agli accertamenti , nulla viene specificato in merito alla procedura e circa i relativi pagamenti.
Di conseguenza nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio, potrebbero cadere la scadenza del termine di 20 giorni per il pagamento del dovuto dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione oppure di una rata della dilazione avviata in precedenza relativa all'adesione sottoscritta.
In entrambi i casi, non sembra prevista alcuna sospensione con la conseguenza che il contribuente è tenuto al versamento rispettando gli ordinari termini.