Disposta in sede di conversione del DL n. 162/2019, Decreto c.d. “1000 proroghe”.
La proroga riguarda la nomina dell’organo di controllo / revisore qualora vengano superati i nuovi limiti dimensionali di cui all’art. 2477, C.c..
Il termine, originariamente fissato al 16.12.2019, è stato prorogato alla data di approvazione del bilancio 2019.
I limiti dimensionali stabiliti dall’art. 2477, C.c. al cui superamento è collegato
l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore sono stati oggetto, nel corso del 2019, di due interventi legislativi.
Alla luce delle suddette modifiche l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore sussiste al verificarsi in capo alla srl di (almeno) una delle seguenti situazioni:
- la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- è stato superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei (nuovi) limiti previsti.
Limiti dimensionali:
Attivo Stato patrimoniale Euro 4.000.000
Ricavi Euro 4.000.000
Dipendenti occupati in media nell’esercizio 20 unità
L’obbligo di nomina viene meno se, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
La nomina – alla luce delle ultime modifiche apportate alla normativa - va effettuata entro la data di approvazione del bilancio 2019.
Si ricorda che per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare la nomina deve intervenire entro il 29.4.2020 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio); ovvero il 28.6.2020 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) se previsto dallo statuto e in presenza di specifiche esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.
Stante il nuovo riferimento alla data di approvazione del bilancio 2019, da effettuare nel 2020, per la verifica del superamento dei limiti assumono rilevanza i parametri dimensionali dei 2 esercizi antecedenti a tale termine, ossia 2018 e 2019.
Qualora la nomina dell’organo di controllo sia avvenuta entro il 16.12.2019, lo stesso deve provvedere a redigere la Relazione al bilancio chiuso al 31.12.2019.
A seguito dello slittamento della nomina entro il termine di approvazione del bilancio al 31.12.2019 il primo bilancio da sottoporre a revisione risulta quello chiuso al 31.12.2020.
Si segnale inoltre che in materia di procedura di allerta e di composizione assistita della crisi dell’impresa, dal 15.8.2020 l’organo di controllo / revisore ha il compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare agli amministratori l’esistenza di fondati indizi di crisi.
In mancanza di “attivazione” da parte dell’organo amministrativo nel fornire risposta all’organo di controllo o nell’adottare le misure necessarie al superamento della crisi, l’organo di controllo / revisore deve informare l’Organismo di composizione della crisi (OCRI) istituito presso la CCIAA.
La segnalazione a tale Organismo è posta a carico anche di specifici “creditori pubblici qualificati” (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della riscossione) qualora il debitore presenti un’esposizione debitoria nei loro confronti superiore a determinati limiti e non provveda alla relativa estinzione entro uno specifico termine.
N.B. il Legislatore ha disposto la proroga al 15.2.2021 del predetto obbligo di segnalazione all’OCRI da parte dell’organo di controllo / revisore nonché dei creditori pubblici qualificati.
La proroga, ancorché disposta a seguito dell’“emergenza epidemiologica da COVID-19”, trova applicazione per la generalità delle imprese, in tutto il territorio nazionale e riguarda esclusivamente l’obbligo di segnalazione.
Pertanto resta fissata al 15.8.2020 la decorrenza delle disposizioni che prevedono la verifica, da parte dell’organo di controllo / revisore, delle valutazioni dell’organo amministrativo in merito all’assetto organizzativo, ecc., nonché la segnalazione a quest’ultimo di fondati indizi di crisi.