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Nella “giungla” delle sospensioni

  • di Luigi Mondardini

    Termini differenziati

    Per tutti i contribuenti:

    Sono sospesi gli “adempimenti” ( non i versamenti)  fiscali in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020.Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. Gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni.

    Per tutti i contribuenti:

    • la mini proroga di 4 giorni (dal 16 marzo al 20 marzo) è stata allungata al 16 aprile; i  versamenti, in scadenza il 16 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

    Filiere produttive individuate dal “Cura Italia”:

    Ritenute/contributi/premi:

    • Sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione si allunga di un mese, dal 2 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, come individuati dall’articolo 61, comma 2, lettera a, del Dl 18/2020.

     

    Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020:

    - Queste le filiere individuate dal Cura Italia: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali e altri soggetti individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle risoluzioni 12/E e 14/E del 2020.

    I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020, o a rate fino a 5 rate mensili di pari importo, dal 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020.

    La sospensione si allunga di un mese, dal 2 marzo al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Questi ultimi dovranno eseguire i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o a rate fino a 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno 2020 (articolo 8, comma 1, Dl 9/2020; articolo 61, commi 1-5, Dl 18/2020). I predetti contribuenti, se rientrano nei parametri previsti, possono fruire di termini più ampi per i versamenti dei mesi di aprile e maggio 2020. In questo caso, la scadenza è uguale per tutti e i versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione a giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno. Si vedano le regole fissate dall’articolo 18, commi da 1 a 5, del Dl 23/2020, per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50milioni o superiori a 50milioni

     

     

    Contribuenti (imprese – professionisti) con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni nel 2019:

     

    • Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo , relativi: alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; all’Iva; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
    • I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020 .

     

    Contribuenti (imprese – professionisti) con ricavi/compensi non superiori a 400 mila euro  nel 2019:

    • ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione, deve rilasciare dichiarazione che ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta. Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020 .

    Tutti i contribuenti:

    • Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle degli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

     

    Rottamazione Ter:

    • Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter e della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Ue e del 31 marzo 2020 per la seconda rata del saldo e stralcio.
    • I versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020.

    Tutti i contribuenti con ricavi/compensi fino a 50 milioni (2019):

    • sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
    • La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.
    • I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.
    • La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

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