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Modello TR e visto di conformità.

  • di Luigi Mondardini

    Nuove regole sono state introdotte dal D.L. 50 dell’aprile 2017.

    In precedenza per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale era sufficiente presentare il Modello TR.
     
    Con le modifiche introdotte occorre il visto , anche per i modelli TR , per poter essere utilizzati in compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 euro,  indipendentemente dal fatto che il credito venga poi effettivamente utilizzato o meno.
     
    Ipotizzando un contribuente a liquidazione IVA trimestrale che presenti la seguente situazione: 
     
    - I trimestre 2017: debito 
    - II trimestre 2017: Presentazione di TR con credito di euro 4.000, pertanto il visto non si rende necessario; 
    - III trimestre 2017: Presentazione di TR con credito di euro 3.000. 
     
    Nella situazione prospettata il visto si rende necessario.
    Infatti , anche se  l’importo del credito trimestrale risulta al di sotto della  soglia di 5.000 Euro,  sommando i crediti dei due trimestri ( 4.000 + 3.000) , la soglia viene superata.
     
    Occorre quindi  considerare il credito  fruibile nel suo complesso che appunto supera la quota di  5.000 euro annui e ciò indipendentemente dal fatto che il credito venga poi effettivamente utilizzato o meno.
     
     
     
     

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