Imminente la prima scadenza digitale.
Occorre distinguere tra:
- esigibilità dell’imposta
- e termini concessi per la trasmissione telematica delle e-fatture al SDI
Il momento in cui l’imposta indicata in una fattura emessa è da considerarsi a debito è rimasto immutato , indipendentemente dalla procedura di predisposizione e trasmissione al SDI delle fatture emesse.
In pratica qualunque sia la “sorte” di una fattura elettronica (trasmessa tempestivamente, consegnata o meno che sia, od anche non trasmessa tempestivamente), le regole di esigibilità dell’imposta non sono cambiate.
Vediamo alcuni esempi:
- cessione di un bene effettuata in data 19 gennaio. Il cedente emette “fattura immediata”, con la data corrispondente alla data di avvenuta vendita (19 gennaio). Quindi invia il file al SDI in data 14 febbraio e la fattura risulta correttamente recapitata all’acquirente in data 16 febbraio.
Conseguenze:
- l’IVA deve essere inserita nella liquidazione IVA di gennaio 2019
- infatti è in tale mese si è verificata l’esigibilità dell’imposta
- non rileva il fatto che la fattura sia stata trasmessa al SDI nel successivo mese di febbraio.
- L’imposta quindi deve confluire nei conteggi che determinano la liquidazione IVA di gennaio.
- La trasmissione del file è avvenuta nel mese di febbraio ma nel rispetto dei i termini di liquidazione; quindi la fattura si considera emessa e trasmessa correttamente.
- cessione di bene mobile effettuata in data 19 gennaio, fattura immediata datata 19 gennaio , fattura trasmessa il 14 febbraio. Tuttavia la fattura non risulta consegnata al cessionario entro il 18 febbraio ; il soggetto emittente non ha certezza dell’avvenuta consegna, oppure dello scarto.
Conseguenze:
- L’IVA deve essere inserita nella liquidazione IVA di gennaio 2018;
- Infatti in tale mese si è verificata l’esigibilità dell’imposta.
- I termini di trasmissione al SDI sono stati rispettati , poiché l’invio è avvenuto entro il termine di liquidazione.
- Indipendentemente da quanto la fattura sarà recapitata, anche dopo il 18 febbraio, non sono dovute sanzioni.
- In caso di “scarto” si dovrà procedere a riemettere la fattura, debitamente corretta, entro cinque giorni lavorativi dalla ricevuta di scarto, con stesso numero e data, oppure utilizzando un sezionale.
- cessione di bene mobile effettuata in data 19 gennaio, fattura immediata datata 19 gennaio. La fattura tuttavia non è stata trasmessa entro il termine della propria liquidazione IVA.
Conseguenze:
- Anche in questo caso l’IVA va conteggiata a gennaio, essendosi , in quel mese, verificata l’esigibilità dell’imposta.
- I termini di emissione e trasmissione del file fattura non sono stati rispettati, e pertanto si è soggetti a sanzione.
- In particolare: se il file fattura verrà inviato entro il termine della liquidazione IVA successiva, ovvero entro il 18 marzo 2019 , le sanzioni saranno dovute, ma ridotte al 20%.
- Se il file fattura verrà inviato oltre il termine della liquidazione IVA successiva, scatteranno le sanzioni piene.
- In entrambi i casi, le sanzioni dovute potranno ulteriormente essere ridotte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Nel caso di utilizzo della fatturazione “differita” , la fattura deve essere emessa in forma riepilogativa, con riferimento a tutte le operazioni compiute verso il medesimo soggetto nel mese precedente, entro il giorno 15 del mese successivo, ma anche in questo caso l’esigibilità dell’imposta non cambia.
- nel caso di cessioni effettuate a gennaio ( con relativi D.D.T.) ed emissione e trasmissione della fattura il 14 febbraio, l’IVA andrà considerata nella liquidazione di gennaio, poiché in tale mese si è verificata l’esigibilità dell’imposta, per quanto il documento riporti la data e sia stato trasmesso nel successivo mese di febbraio.