Confermata la possibilità di registrare le fatture passive anche nel 2018 .
L’art. 25 del DPR 633/72, modificato dall’art. 2 del DL 50/2017, impone la registrazione delle fatture d’acquisto entro la liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
L’art. 19 del DPR 633/72, contestualmente modificato, stabilisce che il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale per il 2017 ossia il 30 aprile 2018.
Ciò vale per le fatture emesse dal 1° gennaio 2017 la cui esigibilità si è verificata nell’anno 2017.
Per le fatture emesse nel 2015 e nel 2016, invece, il termine per la registrazione delle fatture passive e per l’esercizio della detrazione resta ancorato alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di esigibilità dell’imposta (versione previgente dell’art. 19 e dell’art. 25 del DPR 633/72).
Si sta facendo riferimento alle cessioni di beni immobili il cui atto è stato stipulato nel 2017 , a quelle di mobili spediti o consegnati nel 2017, nonché di tutte le cessioni di beni per le quali è stata anticipata la fatturazione nel 2017.
Per i servizi, si guarda alle prestazioni il cui pagamento del corrispettivo o l’emissione della fattura sono avvenuti nel 2017.
Il 16 gennaio 2018 per i soggetti passivi IVA mensili era l’ultimo giorno per esercitare nell’ambito delle liquidazioni periodiche il diritto alla detrazione dell’IVA, sulla base delle fatture passive la cui esigibilità è riferibile al 2017.
Per le fatture emesse nel 2017, la cui esigibilità si è verificata nel medesimo anno occorre considerare:
- da un lato che il termine ultimo per la detrazione è quello della presentazione della dichiarazione IVA relativa a quella di esigibilità dell’imposta;
- e che, ai fini della detrazione, è altresì necessario che il cessionario o committente sia in possesso della fattura di acquisto.
Pertanto, per le fatture relative al 2017 e ricevute tardivamente, il diritto alla detrazione non può sorgere prima della ricezione del documento.
Di conseguenza, laddove la fattura sia ricevuta successivamente al 16 gennaio 2018, i soggetti passivi IVA possono esercitare il diritto alla detrazione, fermo il termine del 30 aprile 2018.
La registrazione del documento è comunque possibile anche dopo la chiusura del registro IVA acquisti 2017, avvenuta per i “mensili” con l’ultima liquidazione periodica; per i “trimestrali” su opzione il 16 marzo.
Ciò risulta confermato dalle modifiche apportate al modello IVA 2018, non essendo più richiesto, ai fini della determinazione dell’IVA detraibile (quadro VF), che le fatture o bollette doganali siano annotate sul registro degli acquisti “nell’anno 2017”.
La procedura suindicata ha un impatto sul piano operativo:
- per coloro che effettuano le liquidazioni mensilmente, si dovrà procedere a registrare le fatture in un apposito sezionale (relativo alle fatture 2017) nel registro IVA acquisti 2018 ovvero nel registro IVA “principale” adottando uno specifico codice identificativo che determini l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa al 2017.
La detrazione, quindi, non sarà operata nelle liquidazioni periodiche (né comunicata nella comunicazione LP del 28 febbraio 2018), ma esclusivamente utilizzando il quadro VF del modello IVA 2018.
Per quanto riguarda l’utilizzo del credito IVA emergente dalle fatture ricevute successivamente alla chiusura delle liquidazioni:
- potrà essere utilizzato, da subito, in compensazione “verticale” (IVA su IVA), nonché, fino a 5.000 euro, in compensazione “orizzontale” in quanto maturato nel periodo d’imposta precedente.
- Oltre i 5.000 euro, per la compensazione “orizzontale” è richiesto il visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti) ed è necessario attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA.