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Maxi ammortamento: termini da rispettare

  • di Luigi Mondardini

    Il c.d. “maxi ammortamento” consente di incrementare il costo del 40%

    L’agevolazione riconosciuta alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi consiste nell’incremento del costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. 
     
    La maggiorazione spetta per i beni acquisiti nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016. 
     
    In merito all’individuazione del periodo di effettuazione dell’investimento, l’Agenzia nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E ha ribadito che, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, è necessario avere riguardo al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. 
     
    Inoltre, per fruire dell’agevolazione la stessa Agenzia ha sottolineato che è necessaria l’entrata in funzione del bene.
     
    L’ammortamento decorre, ai sensi dell’art. 102, comma 1, TUIR, dalla data in cui si verifica tale evento; ciò  richiede di porre attenzione a 2 momenti:
     
     − il primo, collegato con la verifica dell’effettuazione dell’investimento nel periodo agevolato (15.10.2015 – 31.12.2016); 
     
     
    − il secondo, collegato con l’individuazione del momento a partire dal quale il soggetto interessato inizia a fruire dell’agevolazione (incremento del costo fiscalmente ammortizzabile e quindi deducibilità del maxi ammortamento / canone), costituito dall’entrata in funzione del bene. 
     
    Ove quindi l’acquisto del bene strumentale nuovo sia stato  effettuato entro il 31.12.2016 e l’entrata in funzione sia nel 2017, risulterà deducibile dal 2017.
     

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