Contiene disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Intervento necessario per evitare infrazioni legate all’elevato deficit pubblico. In particolare:
- Estensione dello split payment con decorrenza per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2017 che troverà applicazione anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti .
- Esercizio del diritto alla detrazione IVA : riduzione di 1 anno rispetto ai due precedenti; non è più possibile registrare le fatture entro il termine della dichiarazione annuale IVA riferito al periodo d’imposta in cui si è esercitato il diritto alla detrazione IVA. Le predette novità decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto stesso , vale a dire dal 24/04/2017, ed il decreto stesso non contiene alcuna disciplina transitoria. In pratica già da ora non sarà più possibile detrarre l’Iva relative alle fatture degli anni 2015 e 2016.
- Riduzione da 15.000 euro a 5.000 euro del limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità del professionista o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono.
- Modificate anche le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE. In particolare, dal periodo d’imposta 2017 (Modello Redditi/2018), la deduzione ACE sarà calcolata sugli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal quinto anno precedente.
- Viene prevista la possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora. La richiesta di definizione agevolata dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017.
- E’ ampliato da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della controversia al disotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione. La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- Locazioni brevi : a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicheranno le disposizioni relative alla cedolare secca, con aliquota del 21%.
Non ci sarà l’immediato aumento (dal 2018) del 3% dell'Iva su beni di largo consumo. Il predetto 3%, sarà, infatti spalmato in tre anni, ossia (salvo futuri interventi normativi), l’attuale aliquota IVA del 10%, aumenterà di 1,5% (nel 2018), di ulteriore 0,5% (nel 2019) e 1% (nel 2020).
Confermato, invece, l’aumento (dal 2018) di 3% percentuali dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (si arriverà, dunque, al 25%), ma nel 2019, l’ulteriore aumento sarà di 0,4% (in luogo dello 0,9% in precedenza previsto).