Frequente la richiesta di una riduzione.
In questo periodo i proprietari degli immobili affittati devono rispondere alle richieste dei conduttori oggi costretti a sospendere l’attività o a esercitarla in maniera molto ridotta.
Il dubbio è se venire incontro o meno al locatario concedendo una dilazione dei pagamenti o anche con una vera e propria riduzione dell’importo, per tutti i mesi in cui l’immobile diventa un peso economico per inquilino.
Vari aspetti sono coinvolti nella questione:
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l’aspetto giuridico delle richieste: da un lato i contratti in essere sono pienamente validi; tuttavia si potrebbe invocare il concetto di cause di forza maggiore intervenute e di eccessiva onerosità del contratto;
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le agevolazioni fiscali previste per i conduttori consistente nel credito d’imposta previsto dall’articolo 65 del Dl 18/2020 “cura Italia” , sia pure con i limiti temporali, soggettivi e oggettivi, indicati dalla circolare 8/E/2020;
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la convenienza per il locatore in ordine alle decisioni da assumere, considerando ad esempio la precedente puntualità nei pagamenti dell’inquilino , il tipo di attività esercitata, la concreta possibilità di trovare una collocazione alternativa all’immobile ecc…..
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infine c’è la variabile fiscale che certamente può pesare sulle decisioni.
Cosa fare dunque in presenza di una richiesta di riduzione avanzata dall’affittuario, con la concreta prospettiva – in caso di rifiuto – di non incassare il canone?
Nel caso in cui il locatore operi in regime d’impresa, concedere la riduzione equivale a un minor ricavo; mentre non concederla comporta, nel tempo, una perdita su crediti, deducibile - con la dovuta documentazione - ai fini Irpef/Ires, ma non Irap.
Se invece il locatore è un soggetto privato, non esistendo in questo caso l’ipotesi della “perdita su crediti”, il canone va purtroppo sempre dichiarato anche se non incassato, in base all’articolo 26 del Tuir.
Pertanto nel caso si decida a favore della riduzione del canone, è opportuno (anche se non obbligatorio in quanto scrittura privata non autenticata, risoluzione 60/E/2010) che l’accordo sia registrato, al fine di evitare indebite (ma assai probabili) richieste di maggiori imponibili da parte dell’amministrazione finanziaria.
Tra l’altro, la registrazione dell’accordo di riduzione è esente da imposta di registro e di bollo (articolo 19, Dl 133/2014).