Modificato il sistema sanzionatorio dell’imposta di registro.
La tardiva registrazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta.
Tuttavia se la tardività è contenuta nei 30 giorni, la sanzione è dimezzata, passando dal 60% al 120% dell’imposta, con un minimo, però, di 200 euro.
La misura minima prevista per la sanzione in caso di registrazione entro 30 giorni non è coerente con la misura minima dell’imposta di registro principale dovuta specificatamente per le locazioni e gli affitti immobiliari che è pari a 67 euro.
In tema di ravvedimento, l’intreccio tra modifica del DLgs. 158/2015 all’art. 69 del TUR, art. 13 del DLgs. 472/97 e interpretazione ministeriale dà luogo ad un vero e proprio rompicapo .
Ad esempio, se la registrazione avviene con un ritardo di 20 giorni, da un lato, la riduzione, in virtù di ciò che ha specificato la prassi ufficiale, non è a 1/9 (lettera a-bis ) ma a 1/10 siccome opera la lettera c).
Però, la base di calcolo non è il 120% ma il 60%, tenendo presente che c’è il minimo di 200 euro, quindi in sede di ravvedimento bisogna pagare almeno 20 euro.
Tempo
|
Sanzione
|
Riduzione
|
entro 30 giorni dalla violazione
|
60%
minimo 200 euro
|
6% (1/10)
minimo 20 euro
|
da 31 a 90 giorni dalla violazione
|
120%
|
12% (1/10)
|
oltre 90 giorni dalla violazione ma entro l’anno
|
120%
|
15% (1/8)
|
entro due anni
|
120%
|
17,14% (1/7)
|
oltre due anni
|
120%
|
20% (1/6)
|