>

Locazioni: proroga registrazioni ma non per quelle annuali

  • di Luigi Mondardini

    Lo conferma la circolare 8/E/2020.

    Il termine per registrare i contratti di locazione o accordi di rinegoziazione viene prorogato a fine giugno.

    Viceversa il termine per il pagamento dell’imposta di registro annuale è escluso dalla sfera operativa dell’articolo 62, Dl 18/2020.

    Secondo il citato articolo 62 :

    - gli  adempimenti tributari, diversi dal pagamento di imposte e dall’effettuazione delle ritenute – in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio – possono essere effettuati entro il mese di giugno.

    - inoltre vengono differiti a giugno i versamenti delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, dell’Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali. Non ci sono dunque previsioni per le imposte sui trasferimenti.

     

    Per quanto  riguarda la registrazione dei contratti di locazione, il termine è di 30 giorni dalla stipula del contratto; pertanto entro il medesimo  termine deve essere pagata l’imposta di registro se dovuta.

    L’adempimento della registrazione può senz’altro fruire della proroga, unitamente all’eventuale opzione per la cedolare secca e questo per il fatto che  le scadenze connesse ad adempimenti, anche se collegati un pagamento, dovrebbero tutte slittare a giugno.

    Tale disposizione non si applica al versamento dell’imposta di registro annuale, che va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità contrattuale e non è citato tra quelli differiti a giugno. Quindi il  pagamento va fatto nei termini ordinari.

    Stante le attuali difficoltà ad effettuare tempestivamente i vari adempimenti, si ricorda che è sempre possibile il ravvedimento che, entro i primi 15 giorni, costa solo lo 0,1% per giorno di ritardo.

    Inoltre è presumibile che , soprattutto per i contribuenti in difficoltà economica determinata dall’epidemia, si possa  invocare  la causa di forza maggiore come circostanza di non punibilità, prevista a regime dall’articolo 6, comma 5, Dlgs 472/97.

    Su questo punto  la circolare 8/E precisa  che la sussistenza della causa di forza maggiore è demandata ad un esame caso per caso da svolgersi da parte dei singoli uffici provinciali.

    Infine la registrazione di accordi con cui si riduce il canone è facoltativa, anche se  consigliabile ed è esente da bollo e registro.

    La registrazione deve avvenire con il modello 69 – solo cartaceo ma inviabile anche via Pec – entro 20 giorni dalla stipula. Si ritiene che anche questo invio fruisca della proroga a fine giugno.

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link