Lo conferma la circolare 8/E/2020.
Il termine per registrare i contratti di locazione o accordi di rinegoziazione viene prorogato a fine giugno.
Viceversa il termine per il pagamento dell’imposta di registro annuale è escluso dalla sfera operativa dell’articolo 62, Dl 18/2020.
Secondo il citato articolo 62 :
- gli adempimenti tributari, diversi dal pagamento di imposte e dall’effettuazione delle ritenute – in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio – possono essere effettuati entro il mese di giugno.
- inoltre vengono differiti a giugno i versamenti delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, dell’Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali. Non ci sono dunque previsioni per le imposte sui trasferimenti.
Per quanto riguarda la registrazione dei contratti di locazione, il termine è di 30 giorni dalla stipula del contratto; pertanto entro il medesimo termine deve essere pagata l’imposta di registro se dovuta.
L’adempimento della registrazione può senz’altro fruire della proroga, unitamente all’eventuale opzione per la cedolare secca e questo per il fatto che le scadenze connesse ad adempimenti, anche se collegati un pagamento, dovrebbero tutte slittare a giugno.
Tale disposizione non si applica al versamento dell’imposta di registro annuale, che va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità contrattuale e non è citato tra quelli differiti a giugno. Quindi il pagamento va fatto nei termini ordinari.
Stante le attuali difficoltà ad effettuare tempestivamente i vari adempimenti, si ricorda che è sempre possibile il ravvedimento che, entro i primi 15 giorni, costa solo lo 0,1% per giorno di ritardo.
Inoltre è presumibile che , soprattutto per i contribuenti in difficoltà economica determinata dall’epidemia, si possa invocare la causa di forza maggiore come circostanza di non punibilità, prevista a regime dall’articolo 6, comma 5, Dlgs 472/97.
Su questo punto la circolare 8/E precisa che la sussistenza della causa di forza maggiore è demandata ad un esame caso per caso da svolgersi da parte dei singoli uffici provinciali.
Infine la registrazione di accordi con cui si riduce il canone è facoltativa, anche se consigliabile ed è esente da bollo e registro.
La registrazione deve avvenire con il modello 69 – solo cartaceo ma inviabile anche via Pec – entro 20 giorni dalla stipula. Si ritiene che anche questo invio fruisca della proroga a fine giugno.