Specifico credito d’imposta pari al 60%.
Il bonus a favore a favore degli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.
Ammonta al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale).
L’agevolazione in esame è prevista nella misura del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa.
Per le strutture alberghiere / agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi /compensi 2019.
Il credito di imposta è commisurato:
- all’importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio;
- a condizione che il locatario, se esercente attività economica, abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
- Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale l’agevolazione è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno.
Il credito è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni; non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
L’ agevolazione non è cumulabile con il c.d. “Bonus negozi e botteghe” di cui all’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, in relazione alle medesime spese.