>

Locazioni brevi: ritenute

  • di Luigi Mondardini

    Pubblicata la legge 96/2017, di conversione del Dl 50.

    La normativa concerne le locazioni brevi, vale a dire  i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati per il tramite di intermediari immobiliari o di soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. 
     
    Lo stesso vale per le sublocazioni “brevi” e per i contratti a titolo oneroso stipulati dai comodatari degli immobili.
     
    In relazione a tali contratti è previsto un nuovo adempimento in capo ai «soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online», i quali dovranno comunicare i dati dei contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro stipula, pena l’applicazione della sanzione da 250 a 2mila euro, ridotta alla metà in caso di invio entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
     
    Oltre alla comunicazione suindicata,  tali soggetti, qualora incassino i canoni o i corrispettivi delle locazioni, delle sublocazioni o dei contratti a titolo oneroso stipulati dai comodatari di durata non superiore a 30 giorni, diventano sostituti d’imposta e sono tenuti ad applicare al beneficiario una ritenuta del 21% all’atto del pagamento. 
     
    Incassato il canone dal locatario, gli intermediari dovranno applicare la ritenuta nel momento in cui riverseranno l’importo al locatore; e saranno obbligati anche a trasmettere e a rilasciare la certificazione unica.
     
    La ritenuta va operata dagli  intermediari o i gestori telematici,  nel caso in cui il pagamento del canone non sia diretto, ma avvenga tramite il loro intervento. 
     
    Nel caso in cui il proprietario dell’immobile abbia optato per la cedolare secca, la ritenuta si considera a titolo d’imposta, quindi la tassazione sarà definitiva; in caso contrario, cioè in regime ordinario, la ritenuta è a titolo d’acconto.
     
    Le ritenute andranno versate con modello F24 – entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate – usando il codice tributo “1919”, indicato dalle Entrate con la risoluzione 88/E del 5 luglio scorso.
     
    Le modalità attuative sono però demandate a un prossimo provvedimento dell’Agenzia.
     
    Al momento quindi  intermediari o gestori non dovranno applicare alcuna ritenuta, anche se intervengono nel pagamento.
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link