Il sistema segnala che la Partita Iva non è più presente in Anagrafe tributaria.
Può accadere che la cessazione della Partita Iva sia intervenuta prima dell’emissione della fattura; in questo caso il fornitore non poteva emettere il documento fiscale, potendo rilasciare al massimo una ricevuta per prestazione occasionale.
Il soggetto acquirente ,dal canto suo, ha detratto illegittimamente l’IVA.
L’emissione di fatture da parte di un soggetto con Partita Iva cessata può configurare il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000.
Al tempo stesso ,per colui che ha utilizzato le fatture, l’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è contemplata dall’art. 2 del D. Lgs 74/2000. Per questa condotta , il delitto si ritiene compiuto al momento della presentazione della dichiarazione.
Nei casi suindicati il contribuente (che assume la veste di cessionario) può avvalersi delle procedure per regolarizzare la propria posizione nei confronti del Fisco, mediante l’istituto del ravvedimento.
In sostanza il delitto di dichiarazione fraudolenta è strutturato su due momenti:
- l’acquisizione della fatture per operazioni inesistenti
- la presentazione della documentazione fraudolenta in quanto corredata dall’indicazione di elementi passivi fittizi.
Proprio questa dinamica , può spingere il contribuente a rettificare per tempo i dati contabili e le liquidazioni Iva interessate dalla segnalazione al fine di evitare che esse confluiscano in una dichiarazione suscettibile di qualificazione fraudolenta ai sensi del citato art. 2.
Attraverso la segnalazione di anomalia fornita dallo spesometro, si viene a conoscenza dell’operazione soggettivamente inesistente in un momento antecedente rispetto all’effettiva consumazione del reato ex art. 2 della L. 74/2000 e dunque con tutto il tempo per regolarizzare la propria posizione.