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Lo spesometro

  • di Luigi Mondardini

    Serve a comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti Iva

    Per lo spesometro 2016 (relativo alle operazioni 2015) la scadenza è prevista per  la data del 11.4.2016 (in quanto il 10 aprile cade di domenica) per i soggetti mensili; 20.4.2016 per i soggetti trimestrali.
     
    Dal 2013, infatti,  i termini di invio dello spesometro sono quelli a regime:
     
    10.4 dell’anno successivo per i soggetti mensili;
    20.4 dell’anno successivo per gli altri soggetti.
     
    Per individuare il termine di presentazione si deve fare riferimento alla periodicità di liquidazione IVA dell’anno di invio della comunicazione.
     
    Con lo  spesometro  tutti i soggetti titolari di partita Iva (imprese e lavoratori autonomi) sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti Iva. 
     
    Introdotto dall’articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012), inizialmente  ero obbligatorio comunicare solo le operazioni di importo non inferiore a € 3.600 (lordo IVA), se documentate da scontrino / ricevuta fiscale;  3.000, se soggette all’obbligo di fatturazione.
     
    Dal 2012 la comunicazione è stata estesa a tutte le operazioni per le quali è emessa fattura, con il limite di € 3.600 per quelle documentate da scontrino/ricevuta fiscale.
     
    In generale nello spesometro devono essere indicate le operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare; non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, di ammontare pari o superiore a € 3.600 (lordo IVA).
     
    L’emissione della fattura a seguito di richiesta del cliente, determina l’obbligo di comunicare l’operazione a prescindere dall’importo.
     
    I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio da quest'anno devono comunicare tutte le operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare (resta il limite di 3.600 Euro per quelle documentate da scontrino o ricevuta fiscale). 
     
    In pratica non vale più l'agevolazione concessa l'anno scorso (spesometro 2015 relativo alle operazioni 2014), che consentiva l'esonero per le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro al netto dell'Iva.
     
    Sono esonerati dalla presentazione dello spesometro i contribuenti minimi e i forfetari.
     

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