Possibile chiudere le controversie pendenti innanzi la giurisdizione tributaria.
Nelle precedenti sanatorie l’entità delle somme dovute dipendeva dal grado di avanzamento del giudizio e dal suo esito provvisorio. Nel caso di esito favorevole erano previsti importi più contenuti .
L’attuale normativa non tiene viceversa conto di eventuali pronunce già intercorse, siano esse favorevoli o sfavorevoli al contribuente.
Al fine di definire la controversia , occorre versare per intero l’importo dei tributi oggetto di contestazione ed i relativi interessi di ritardata iscrizione a ruolo.
Ora attraverso l’istituto previsto dall’art.11 del D.L. 50/2017, il contribuente potrà definire la controversia tributaria pendente, indipendentemente dall’eventuale sentenza ad esso favorevole (anche parzialmente), versando il cosiddetto “importo lordo dovuto”.
Tale importo comprende:
- l’intero importo dei tributi richiesti nell’atto impugnato in primo grado (al netto di eventuali sgravi parziali)
- i relativi interessi di ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto stesso, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.
Dall’importo lordo dovuto per la definizione andranno scomputati , gli importi “già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225”.