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Liti pendenti: chiusura in arrivo

  • di Luigi Mondardini

    Scadenza del 2 ottobre per l’invio della domanda e il pagamento.

    Occorre versare gli importi indicati nell’atto che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, nonché gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto.
     
    La sanatoria prevede lo stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora. 
     
    I tributi e interessi  indicati nell’atto impugnato in primo grado, rappresentano il punto di partenza per determinare quanto versare.
     
    Dall’importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio.
     
    Per effetto delle disposizioni vigenti il contribuente pertanto potrebbe aver già versato una parte degli importi dei quali chiede la definizione; ad esempio un 1/3 degli importi dovuti a titolo di imposta  nel caso di giudizio pendente in  primo grado; oppure 2/3 delle somme dovute dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso ecc.
     
    L’ Agenzia delle entrate ritiene scomputabili gli eventuali interessi pagati dal contribuente per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
     
    Qualora il contribuente abbia già proposto l’istanza di rottamazione dei ruoli, ai fini della definizione agevolata della relativa lite pendente questi sarà chiamato a versare solo il residuo capitale, maggiorato di interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate al tributo e agli interessi di mora che non saranno dovuti per effetto della definizione. 
     
    Se le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la rottamazione dei ruoli risultano maggiori o uguali all’importo lordo dovuto per la definizione della lite, per il perfezionamento della stessa il contribuente non dovrà effettuare alcun versamento, fermo restando l’obbligo di presentare la domanda di definizione agevolata entro il 2 ottobre prossimo. 
     
    L’importo dovuto  dovrà  essere versato  in un’unica rata entro il 2 ottobre 2017 se l’importo non supera 2.000 euro; in un numero massimo di tre rate se l’importo dovuto è superiore a 2.000 euro .
     
    In particolare la prima rata di importo pari al 40% del totale entro il 2 ottobre 2017; la seconda rata pari all’ulteriore 40% entro il 30 novembre 2017; la terza ed ultima rata di ammontare pari al residuo 20% entro il 2 luglio 2018.
     
    Per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. 
     
    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22/E è ammessa la compensazione dei crediti.
     
    I versamenti sono eseguiti mediante modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce, con l’indicazione dei codici tributo istituiti con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E dell’1 agosto 2017.
     

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