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Liti fiscali: in arrivo il modello

  • di Luigi Mondardini

    Approvato con le relative istruzioni.

    Si tratta  del modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 11 D.L. 50/2017. 
     
    Sono definibili le controversie nelle quali è parte l’Agenzia delle entrate e per le quali il contribuente ha notificato il ricorso introduttivo entro il 24 aprile 2017 (indipendente dalla data di costituzione in giudizio). 
     
    Sono altresì definibili le liti per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 
     
    La domanda di definizione  può essere presentata:
     
    - entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre è sabato) esclusivamente mediante trasmissione telematica. 
     
     
    - In alternativa recandosi presso una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate la quale provvederà alla trasmissione rilasciando al presentatore la stampa del numero di protocollo attribuito. 
     
    Non sono ammesse altre modalità di presentazione quali, ad esempio, tramite servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.
     
    Ogni giudizio comporterà una domanda ed un separato versamento. 
     
    Se il contribuente con lo stesso ricorso ha impugnato più atti, la domanda di definizione dovrà essere presentata per singolo atto impugnato. 
     
    Per chiudere il contenzioso il contribuente :
     
    - deve pagare gli importi indicati nell’atto che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, nonché gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo calcolati dalla data di notifica dell’atto in contestazione fino al sessantesimo giorno. 
     
     
    - Viene viceversa stralciato l’importo relativo a sanzioni amministrative e interessi di mora. 
     
     
    Il pagamento degli importi può avvenire in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di tre rate. 
     
    Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano i 2.000 euro. 
     
    Il versamento deve essere effettuato per i tramite del modello F24, con possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.
     
    La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale dell’importo dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità descritte. 
     
    Il termine per il pagamento  previsto è fissato:
     
    - nel 2 ottobre 2017. 
     
    - Il pagamento rateale può essere effettuato in due o tre rate. Nel caso di pagamento in tre rate, la prima e la seconda rata saranno entrambe pari al 40% ;  la seconda rata deve essere versata entro il 30 novembre 2017, mentre la terza rata nella misura residua del 20% entro il 2 luglio 2018. 
     
    - In caso di pagamento in due rate, la seconda ed ultima rata, pari al 60%, deve essere versata entro il 30 novembre 2017. 
     
    Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017. 
     
     
     
     
     

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