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Liti fiscali: come chiuderle

  • di Luigi Mondardini

    Arrivano con la circolare n. 22/E del 28 luglio i chiarimenti interpretativi.

    Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti con la rottamazione  delle cartelle ,  il contribuente:
     
    - che non ha manifestato la volontà di avvalersi della rottamazione, può decidere di accedere, o meno, alla definizione delle liti pendenti. 
     
    - Il contribuente che ha manifestato la volontà di fruire della rottamazione può non avvalersi della definizione delle liti pendenti. Tuttavia coloro  che hanno presentato l'istanza per la rottamazione dei carichi entro il termine del 21 aprile 2017,( non possono rinunciarvi, optando per la sola definizione agevolata delle controversie.
     
    La definizione agevolata riguarda le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
     
    Si tratta quindi delle controversie pendenti presso le commissioni tributarie ovvero presso la Corte di cassazione o, anche, le cause in materia tributaria erroneamente instaurate innanzi al giudice ordinario o amministrativo. 
     
    Non sono, invece, definibili le liti pendenti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle commissioni tributarie.
     
    Circa gli atti oggetto di impugnazione,  rientrano nella definizione agevolata le controversie relative a  :
     
    - avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni
    - avvisi di liquidazione, iscrizioni a ruolo (comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/1973, nonché dell'articolo 54-bis, Dpr 633/1972) e alle cartelle di pagamento.
     
     
    - Sono invece escluse dalla definizione le liti in cui non è possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente e, in ogni caso, quelle in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso; spettanza di agevolazioni, laddove l'Agenza delle Entrate, con l'atto impugnato, non abbia contestualmente richiesto anche il tributo o il maggior tributo dovuto; dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate di controversie pendenti.
     
    - Sono, inoltre, escluse le liti relative, anche solo in parte alle risorse tradizionali Ue  e all'Iva riscossa all'importazione; al recupero di aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario.
     
     
    Presupposto è la pendenza della lite; occorre che alla data del 24 aprile 2017, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado "sia stato notificato alla controparte" e alla data di presentazione della domanda di definizione, "il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva".
     
    Sono quindi  non definibili, in quanto non più pendenti: 
     
    - le controversie che attengono a rapporti esauriti alla data del 24 aprile 2017, perché regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione o da sentenze della Corte di cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito; le controversie che attengono a rapporti esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, per effetto del deposito di sentenza della Corte di cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito; le controversie che attengono a rapporti per i quali, alla data del 24 aprile 2017 e a quella di presentazione della domanda di definizione, si sia già perfezionata la mediazione tributaria ovvero la conciliazione giudiziale.
     
     
    Il contribuente interessato alla definizione è tenuto a presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate parte in giudizio un'apposita domanda in via telematica  su modello conforme.
     
    E’ stato fissato quale termine perentorio di presentazione della domanda, la data del 30 settembre 2017, che però cade di sabato; pertanto, detto termine perentorio è automaticamente rinviato al 2 ottobre 2017.
     
    Va presentata una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia autonoma, intendendo come tale quella relativa a ciascun atto impugnato. 
     
    La somma dovuta per la definizione  è costituita:
     
    -  da tutti gli importi richiesti con l'atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati nel ricorso proposto in primo grado - con esclusione delle sole sanzioni amministrative collegate al tributo - nonché dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati dalla data di notifica dell'atto impugnato fino al sessantesimo giorno successivo.
     
    - dall'importo lordo dovuto vanno scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione dei carichi. 
     
     
    - Pertanto, l'effettivo importo da versare per la definizione  si calcola scomputando dall'importo lordo tutte le somme pagate a titolo provvisorio, spettanti all'Agenzia delle Entrate, che siano ancora in contestazione, nonché le somme dovute per l'adesione alla rottamazione dei carichi, a prescindere dalla circostanza che all'atto della definizione della lite tali somme siano ancora da pagare o siano state pagate in tutto o in parte.
     
    - Se le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi sono di ammontare maggiore o uguale all'importo lordo dovuto per la definizione agevolata della lite, quest'ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, vale a dire con la sola presentazione della domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017.
     
     
    Nei casi in cui deve essere effettuato un versamento, la definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 2017, automaticamente rinviato al 2 ottobre 2017, dell'intero importo netto dovuto oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine.
     
    Il pagamento rateale è ammesso soltanto qualora l'importo netto dovuto sia superiore a 2mila euro per ciascuna controversia autonoma.
     
    Le somme di ammontare superiore a 2mila euro possono versarsi in un massimo di tre rate, delle quali la prima rata, di importo pari al 40% del totale, va pagata entro il termine del 2 ottobre 2017; la seconda rata, di importo pari all'ulteriore 40%, va pagata entro il termine del 30 novembre 2017; la terza e ultima rata, di importo pari al rimanente 20%, va pagata entro il termine del 30 giugno 2018, che, in quanto cade di sabato, è automaticamente rinviato al 2 luglio 2018.
     
    Per ciascuna controversia autonoma va fatto un separato versamento, così come va presentata una distinta domanda di definizione.
     
     
    I giudizi definibili possono essere sospesi soltanto a seguito di richiesta del contribuente. 
     
    Se  la lite è stata oggetto di definizione attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata, grava sul contribuente un vero e proprio onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, attraverso il deposito di copia della domanda di definizione e del versamento.
     
    In relazione alle liti definibili, sono sospesi automaticamente per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, nonché di riassunzione, purché spiranti nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017.
     
     
     

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