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Liquidazioni periodiche e dati delle fatture: novità dal 2017

  • di Luigi Mondardini

    Il 24 ottobre 2016, è stato pubblicato il decreto legge in materia fiscale e quindi è già in vigore.

    Revisione di alcuni adempimenti che sono risultati non sufficientemente efficaci per supportare l’attività di controllo e accertamento.
     
    Dal 2017 i soggetti passivi IVA, in luogo della presentazione dello “spesometro” su base annuale, trasmetteranno telematicamente, su base trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate ex art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali) e delle variazioni.
     
    I dati da comunicare comprendono:
     
    - le parti dell’operazione,  data e numero della fattura, base imponibile, aliquota IVA e imposta, oltre alla tipologia di operazione.
     
    Il termine è fissato nell’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare:
     
    - gennaio/marzo 2017 , 31 maggio 2017
    - aprile /giugno 2017, 31 agosto 2017
    - luglio/settembre 2017, 30 novembre 2017
    - ottobre/dicembre 2017, 28 febbraio 2018 
     
    Per l’omessa o errata trasmissione di ogni fattura, è applicabile la sanzione di 25 euro con un massimo di 25.000. Tale massimo, da una prima lettura,dovrebbe potersi riferire alla singola trasmissione e dunque al trimestre.
     
    Le modalità operative per l’adempimento del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
     
    Viene inoltre introdotto il nuovo art. 21-bis del DL n. 78/2010, secondo cui i soggetti passivi, sono tenuti a comunicare, telematicamente, su base trimestrale , i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. 
     
    Il nuovo adempimento è dovuto nel caso di liquidazioni con eccedenza a credito, mentre ne sono esonerati i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
     
    Ricevuti i dati, l’Amministrazione provvederà ad una valutazione della coerenza dei dati comunicati con i versamenti d’imposta. Qualora dai controlli emergeranno una o più incoerenze, ne sarà data comunicazione al soggetto passivo che potrà fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto beneficiando del ravvedimento operoso.
     
    Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione compresa tra 5.000 euro e 50.000 euro.
     
    Anche in relazione a detto nuovo adempimento, le modalità operative saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
     
    A partire dal 1° gennaio 2017, in conseguenza dei nuovi adempimenti, sono abrogati gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra-2).
     
    A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 è, inoltre, abrogata la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei paesi black list, ex art. 1 DL n. 40/10.
     
    Un’ulteriore modifica riguarda i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a partire dall’anno d’imposta 2017, potrà essere trasmessa dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo.
     
    Resta, dunque, invariato il termine per la dichiarazione annuale IVA relativa al 2016 che è dovuta nel mese di febbraio 2017.
     

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