Ravvedimento in caso di comunicazioni omesse, errate o incomplete
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è sanzionata a livello amministrativo con la a sanzione “piena” da 500 a 2.000 euro.
Tale sanzione può essere ridotta alla metà (quindi, da 250 a 1.000 euro) se entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, sono trasmessi i dati in precedenza errati o mancanti (in tutto o in parte).
Dunque, con riferimento alla comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre 2017, il cui termine di invio scade il 18 settembre 2017 la sanzione ridotta si applica per le correzioni/integrazioni effettuate sino al 3 ottobre 2017; la sanzione “piena” si applica a decorrere dal 4 ottobre 2017.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’ammissibilità del ravvedimento operoso.
L’operatività del ravvedimento prescinde dagli obblighi di versamento dell’imposta, i quali andranno regolarizzati in via autonoma (e non necessariamente nel momento in cui viene regolarizzata la comunicazione dei dati delle liquidazioni), corrispondendo le sanzioni applicabili per detta violazione.
Se la comunicazione correttiva è effettuata entro il 3 ottobre 2017, la sanzione è pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro) se il ravvedimento avviene entro il 18 dicembre 2017 (il 90° giorno coincide con il 17 settembre che è domenica), vale a dire che entro tale data, oltre all’invio della comunicazione (già effettuato entro il 3 ottobre), è pagata anche la sanzione.
Se, invece, l’invio della comunicazione è effettuato a partire dal 4 ottobre 2017, le sanzioni ridotte mediante il ravvedimento operoso sono pari a:
- 55,56 euro (1/9 di 500 euro), se il ravvedimento avviene entro il 18 dicembre 2017 (il 90° giorno coincide con il 17 settembre che è domenica);
- 62,50 euro (1/8 di 500 euro), se il ravvedimento è effettuato entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017);
- 71,43 euro (1/7 di 500 euro), se il ravvedimento è effettuato entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018);
- 83,33 (1/6 di 500 euro), se il ravvedimento avviene dal 1° maggio 2019 in poi;
- 100 euro (1/5 di 500 euro), se il ravvedimento avviene in costanza di processo verbale di constatazione, a prescindere dall’elemento temporale.