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Liquidazione IVA: opzione per quelle trimestrali

  • di Luigi Mondardini

    E’ previsto per imprese / lavoratori autonomi entro certi limiti di fatturato.

    Occorre verificare infatti se nell’anno precedente si è  realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata; in presenza di tale condizione è possibile  optare per l’effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali.

    Tale possibilità richiede di maggiorare ogni singola liquidazione degli interessi dell’1%.

    Il limite del volume d’affari ,il cui mancato superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali ,  corrisponde con le  soglie di ricavi previsti per  la tenuta della contabilità.

    In particolare:

    -         Attività di prestazioni di servizi: non devono superare i 400.000 Euro (Per individuare le attività consistenti nella prestazione di servizi va fatto riferimento al DM 17.1.92 in base al quale devono essere considerate quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell’art. 3, commi da 1 a 3, DPR n. 633/72.)

    -         altre attività: limite  non superiore a 700.000 Euro.

    Quindi con  riferimento alla periodicità delle liquidazioni IVA 2017 è necessario  verificare il volume d’affari realizzato nel 2016, desumibile dal mod. IVA 2017.

    In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e altre attività è necessario distinguere le seguenti ipotesi.

    Contabilità unificata per tutte le attività esercitate:

    -         se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di € 700.000;

    -         se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:  il volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi non superi € 400.000; il volume d’affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi € 700.000

    Contabilità separata per obbligo ex art. 36, comma 2, DPR n. 633/72:

    -         se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un’attività e trimestrali per l'altra;

    -         se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi.

    Contabilità separata per opzione ex art. 36, comma 3, DPR n. 633/72:

    -         è  richiesto che il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi € 400.000 e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi € 700.000.

    Si ricorda che la Finanziaria 2017 ha introdotto dall’1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa.

    Per il 2018 quindi il mantenimento della contabilità semplificata (per cassa) richiederà la verifica dei predetti limiti con riferimento ai ricavi incassati nel 2017.

     

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