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Lieve inadempimento e avviso bonario

  • di Luigi Mondardini

    Con l’istituto del lieve inadempimento possibile la definizione dell’avviso bonario.

    Il lieve  inadempimento può riguardare la tempestività del versamento oppure l’entità del versamento stesso. 

    Il D.Lgs. 159/2015 nel caso di  avvisi bonari ha:

    -         Innalzato  da 6 ad 8 il numero massimo di rate trimestrali di cui può beneficiare il contribuente se le somme dovute sono inferiori o uguali a 50 mila euro;

    -         resta invece invariata la dilazione massima, ossia 16 rate per le somme a debito maggiori della soglia sopra indicata. 

     

    Si è in presenza di un “lieve inadempimento” in relazione al:

    -         ritardo nel versamento: quando lo stesso, con riferimento alla prima rata o all’unico versamento previsto dall’atto definitorio o dalla “comunicazione degli esiti” , è effettuato con ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento.  Per la rate diverse dalla prima si ha lieve inadempimento qualora il versamento è effettuato entro il termine di pagamento della rata con scadenza nel mese successivo.

    -         Entità del pagamento: si perfeziona il lieve inadempimento quando 1° rata viene pagata in misura carente, per una frazione non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a € 10.000; stesse condizioni sono previste per le rate successive alla prima. 

    Il lieve inadempimento è una violazione sanzionabile.


    Il contribuente che versa in ritardo o in misura carente gli importi dovuti, seppur si configura un lieve inadempimento è comunque soggetto a sanzione ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 241/1997; l’ufficio competente  provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute. 

    Il contribuente può ovviare all’iscrizione a ruolo  in relazione al lieve inadempimento , tramite il ravvedimento operoso  entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di versamento in un’unica soluzione;- entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di versamento rateale;- entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata. 


    Gli interessi legali sono calcolati in base ai giorni di ritardo.

     

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