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Le prestazioni occasionali.

  • di Luigi Mondardini

    Circolare INPS n. 107 con le prime istruzioni .

    Per prestazioni di lavoro occasionale si intendono quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
     
    - per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
     
    - per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. 
     
    - I compensi erogati in favore di taluni soggetti (ad es. pensionati e studenti), sono computati al 75%;
     
    - per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
     
    Viene precisato che gli  importi  “sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione”.
     
    La norma prevede inoltre un limite di durata delle predette prestazioni pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (escluso il settore agricolo, per il quale sono previsti limiti differenti).
     
    Possono ricorrere al lavoro occasionale sia le persone fisiche (purché non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa) mediante il c.d. Libretto Famiglia o “LF”, quanto gli altri utilizzatori (compresa, in ipotesi eccezionali, la P.A.), al rispetto di precisi limiti soggettivi, grazie al Contratto di prestazione occasionale o “Cpo”.
     
    L’accesso alle prestazioni passa attraverso la registrazione del prestatore e dell’utilizzatore nell’apposita piattaforma telematica gestita dall’INPS, fruibile sul sito istituzionale al servizio: Prestazioni Occasionali.
     
    I prestatori dovranno inoltre indicare il proprio IBAN sul quale l’INPS provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.
     
    Il Contratto di prestazione occasionale può essere utilizzato, nel rispetto dei citati limiti economici, da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché la Pubblica Amministrazione, nel rispetto di alcuni limiti:
     
    - avere alle proprie dipendenze non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato ;
    - se rientranti nel settore agricolo, possono servirsi esclusivamente delle categorie “agevolate” per le quali i compensi sono computati al 75% del loro valore;
    - non appartenere al settore edile;
    - non acquisire la prestazione nell’ambito di un appalto di opere o servizi.
     
    Il  compenso corrisposto al prestatore  non può mai essere inferiore a 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa (e mai inferiore a 36 euro anche se la prestazione è durata meno di 4 ore).
     
    Il costo per la contribuzione alla Gestione separata INPS è pari al  33% del compenso e per il premio dell’assicurazione INAIL nella misura del 3,5%. Per un compenso minimo orario di 9 euro, la misura dei predetti oneri è pari rispettivamente a 2,97 e 0,32 euro.
     
    L’utilizzatore deve comunicare , almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione, tutti i dati che consentano l’identificazione del prestatore e quelli relativi alle prestazioni occasionali di cui intende fruire (ad es. durata e compenso). Il prestatore verrà avvisato dell’avvenuta comunicazione mediante un SMS.
     
    Il pagamento del compenso da parte dell’utilizzatore può avvenire mediante modello F24 o pagamento elettronico, dopo aver alimentato il proprio portafoglio telematico attraverso il versamento della provvista destinata al finanziamento delle prestazioni occasionali.
     

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