Se destinate a reintegrare il “lucro cessante” sono tassate.
La Cassazione, con la recente sentenza n. 9180/2016, ha ribadito che le indennità percepite dalla persona fisica a titolo di risarcimento :
- sono soggette a IRPEF se destinate a reintegrare un danno che ha comportato la mancata percezione di redditi (c.d. “lucro cessante”)
- non lo sono se viceversa hanno lo scopo di riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. “danno emergente”).
L’art. 6 comma 2 primo periodo del TUIR precisa:
- che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
La rilevanza fiscale delle indennità è condizionata dall’esame della causa del danno che le stesse mirano a risarcire.
Secondo l’Agenzia delle Entrate ( ris. n. 155/2002) :
a) ove l’indennizzo compensi in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente.
b) Se invece il risarcimento ha la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale ( danno emergente) , tale somma non sarà assoggettata a tassazione, assumendo rilevanza il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso; in questo caso manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.
Più recentemente, l’Agenzia ha ulteriormente precisato:
- le somme liquidate a titolo di danno all’immagine e perdita di chance professionali possono essere qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo ove l’interessato fornisca prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare di tale danno (ris. n. 106/2009; Cass. n. 2229/2016).