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La Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte costa caro

  • di Luigi Mondardini

    Se viene effettuata palesemente al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte.

    Alla luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 9238 del 7.3.2016, è opportuno  porre la massima attenzione nell’istituzione di  un trust al fine di segregarvi il patrimonio personale o societario, soprattutto in  pendenza di contenziosi con il Fisco o di situazioni creditorie che possano mettere in dubbio la genuinità e legittimità degli scopi perseguiti dal disponente.

    L’articolo 11 comma 1 D.Lgs. n.74/00 punisce infatti con la reclusione da sei mesi a quattro anni “chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.

    La Corte di Cassazione si è recentemente occupata dalla problematica in esame nella recente sentenza n. 9238 del 07.03.2016, precisando inoltre che:  “trattandosi di un reato non di danno, bensì di pericolo, eventualmente permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a insidiare patrimonialmente l’adempimento dell’obbligazione tributaria (Cass, Sez. 3, n. 37415 del 25/06/2012, Tonetto, 253359)”.

    Secondo la Corte è  sufficiente la mera costituzione del trust a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del credito fiscale rappresentata dal patrimonio societario “potendo in qualsiasi momento essere ceduto a esso e quindi segregato un valore economico rientrante nel patrimonio della Max & Go ed essendo d’altro canto proprio questa la finalità per la quale, espressamente, il Trust è stato costituito.”

    La Suprema Corte ha quindi colto l’occasione per precisare come nella struttura ontologica del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l’idoneità delle condotte debba riferirsi “all’inefficacia della esecuzione esattoriale sia “in tutto” sia “in parte”. Il che appunto sta a significare che anche una non totale diminuzione della garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore fiscale deve pacificamente considerarsi condotta penalmente rilevante nell’ambito di questo titolo di reato”.

     

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