>

La Scheda carburante esce di scena.

  • di Luigi Mondardini

    In vigore fino al 30 giugno 2018.

    La scheda carburante  dovrà  essere utilizzata  per certificare gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2018,  da  imprenditori (individuali e collettivi), da professionisti e  artisti. 
     
    La scheda carburante deve essere utilizzata esclusivamente per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione. Le eventuali cessioni aventi ad oggetto carburanti diversi, come ad esempio quelli destinati a motori fissi, non possono essere certificate mediante la scheda.
     
    Si ricorda che  per gli autotrasportatori di cose per conto terzi,  le  cessioni  devono essere  documentate da fattura.
    La scheda è unica  per ogni veicolo utilizzato nell’attività di impresa o professionale e può essere mensile o trimestrale; la scelta prescinde dalla periodicità della liquidazione Iva.
     
    La scheda deve contenere:
    - gli estremi di individuazione del veicolo; la ditta; la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome; il domicilio fiscale; il numero di partita IVA del soggetto d’imposta che acquista il carburante; per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia; nel caso di rappresentate fiscale, gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del soggetto residente all’estero e del rappresentante residente in Italia.
    I suddetti dati possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro.
     
    Anche il gestore dell’impianto è tenuto ad indicare alcuni dati nella scheda carburante presentata dall’acquirente, tra i quali: 
     
    - la data; l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’Iva; anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale del gestore stesso (o il nome e cognome se persona fisica), e l’ubicazione dell’impianto.
     
    Infine, è anche obbligatorio riportare, alla fine del mese o del trimestre (a seconda della periodicità della scheda) il numero dei chilometri del veicolo.
     
    In alternativa alla scheda carburante è possibile  utilizzare , fino al 30.06.2018, il  sistema dei pagamenti tracciabili.  
     
    Ai fini della detrazione Iva e della deduzione dei costi, il documento fiscalmente rilevante è l’estratto conto della carta utilizzata per i rifornimenti.
     
    La Legge di Bilancio 2018   ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica. In particolare dal  1° luglio 2018 la fatturazione elettronica dovrà essere utilizzata, per:
     
    - le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; 
    - le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. 
    - gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva.
     
    Pertanto gli acquisti effettuati presso gli impianti stradali devono essere documentati dalla e-fattura se effettuati da soggetti passivi Iva.
     
    Sempre a decorrere dal 1° luglio 2018  ai fini dell’Iva e delle imposte dirette, gli acquirenti dovranno effettuare i pagamenti dei rifornimenti attraverso strumenti tracciabili.
     
    Si tratta di carte di credito, carte di debito e carte prepagate ,assegni bancari e postali, circolari e non,  vaglia cambiari e postali, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente; altri strumenti elettronici.
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link