Possibile mettersi in regola entro il 30 novembre.
I contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, ma non hanno saldato in tutto o in parte le prime due rate, possono mettersi in regola entro il prossimo 30 novembre.
I contribuenti che avevano già aderito alla “rottamazione delle cartelle” e che hanno saltato, o pagato parzialmente, le prime due rate (le scadenze erano fissate al 31 luglio 2017, per la prima o unica rata e al 2 ottobre 2017 per la rata successiva) potranno pagare le rate non versate senza l’aggiunta di sanzioni o ulteriori interessi.
Per effettuare il pagamento è possibile utilizzare i bollettini RAV ricevuti dall’Agente della riscossione nella comunicazione di avvenuta adesione.
È questa una delle principali novità introdotte dal decreto fiscale 148/2017 .
In tal modo, si consente ai contribuenti interessati di rimettersi in regola e di non perdere i benefici previsti dalla rottamazione, semplicemente saldando le rate scadute previste dal piano di rateizzazione della definizione agevolata.
Si ricorda, inoltre, che il prossimo 30 novembre scade anche la terza rata del piano.
In altri termini, per effetto dello slittamento al 30 novembre della scadenza della prima e della seconda rata, i contribuenti che non avevano rispettato i termini originari non saranno più considerati “decaduti” (come inizialmente previsto dal Dl 193/2016).
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un pagamento parziale di una o due rate, potrà versare la differenza (saldo) entro il 30 novembre.
Con il versamento del totale complessivo delle rate scadute, e dell’eventuale terza rata, entro la scadenza di fine novembre, i contribuenti saranno considerati in regola con i pagamenti per l’anno 2017 e non dovranno compiere ulteriori adempimenti.
Resta inteso che dovranno comunque essere rispettate le altre eventuali scadenze, quarta e quinta rata, previste nel piano di rateizzazione per non perdere i benefici previsti dalla rottamazione.