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La postergazione dei finanziamenti soci.

  • di Luigi Mondardini

    Il rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

    L’art. 2467 c.c. disciplina i prestiti dei partecipanti effettuati a favore delle S.r.l. ; il relativo rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori .
     
    Se è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito. 
     
    Il criterio descritto opera nei confronti dei finanziamenti effettuati, in qualsiasi forma, dai componenti la compagine sociale, in uno dei seguenti contesti: 
     
    - in un momento in cui, anche in considerazione del particolare tipo di attività esercitata dalla partecipata, risultava un indebitamento eccessivo, se rapportato al patrimonio netto;
    - in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento, anziché un mero finanziamento.
     
    Si tratta in sostanza di condizioni di squilibrio attestate da un indebitamento eccessivo  rispetto al patrimonio netto, oppure di una  situazione finanziaria che avrebbe reso preferibile la modalità alternativa del conferimento.
     
    I finanziamenti soci , in sede di  redazione del bilancio d’esercizio,  devono essere rappresentati nel passivo dello stato patrimoniale redatto in forma ordinaria, mediante l’iscrizione nell’apposita voce D.3) “Debiti verso soci per finanziamenti”, tra gli importi scadenti oltre l’esercizio successivo, salva diversa previsione sociale, soggetta comunque al principio di postergazione. 
     
    In caso di  bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis cod. civ.), i finanziamenti dei soci confluiscono, indistintamente, nella voce D) “Debiti”, sempre esponendo separatamente le somme dovute a medio-lungo termine. 
     
    Ciò che rileva è il diritto del socio alla restituzione delle somme erogate (Oic 28), mentre,  ai fini della rappresentazione in bilancio, non interessa la natura fruttifera o meno dei finanziamenti dei soci, né l’eventualità che siano stati effettuati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.
     
    In nota integrativa in particolare  dovranno essere indicati, oltre alle informazioni previste per la generalità dei debiti, i finanziamenti effettuati dai soci a beneficio della società (articolo 2427, comma 1, n. 19-bis, cod. civ.) ripartiti secondo la scadenza, con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori, suddivisi a seconda che la fonte della stessa sia automaticamente riconducibile alla legge oppure derivi dalla volontà dei soci e della partecipata (Oic 1).
     
    Infine qualora il socio formuli espressamente la rinuncia al finanziamento, ciò  determina il passaggio del debito  al patrimonio netto, in un’apposita riserva di capitale (A)VII) “Altre riserve, distintamente indicate”), ad esempio a titolo di copertura delle perdite, ovvero in previsione di un futuro aumento di capitale senza interessare il conto economico (Oic 28).
     
     
     
     
     
     

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