Sospesi versamenti e richieste.
Nel mese di agosto scattano alcune sospensioni; si tratta :
- dei versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto;
- della sospensione dal 1° agosto al 31 agosto dei termini processuali;
- delle richieste del Fisco, che beneficiano di una tregua dal 1° agosto al 4 settembre.
Versamenti:
gli adempimenti fiscali ed i versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni ( imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali).
Termini processuali:
Sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto; pertanto la decorrenza del termine per il compimento di una determinata attività processuale si interrompe durante il periodo di sospensione e riprende a decorrere da questa.
Il tempo trascorso prima della sospensione si somma con quello che ricomincia a trascorrere dopo.
Richieste da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Dal 1° agosto al 4 settembre le richieste da parte degli Uffici sono sospese. Si tratta di richieste e inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti quali:
- l’invito al contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o ad a esibire o presentare atti e documenti;
- la richiesta di esibire bilanci o rendiconti e libri o registri previsti dalle norme tributarie, se si tratta di soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili;
- l’invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.
Altri pagamenti.
La sospensione coinvolge anche i pagamenti delle somme dovute a seguito di avviso bonario, conseguente ai controlli automatici o formali del Fisco, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva.
ISA:
Al periodo di sospensione suindicato, si aggiunge quest’anno anche lo spostamento dei pagamenti al 30 settembre per i soggetti ISA e quelli ad essi collegati ( i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari).
In particolare sono coinvolti dal differimento:
- persone fisiche, società di persone, società di capitali, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati i nuovi Isa, a prescindere dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (5.164.569,00 euro).
La proroga riguarda :
- i tributi e contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap
- il versamento del saldo Iva per l’anno 2018, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2019 (il 16, di scadenza, era sabato ed il 17 domenica).
E’ stato infine precisato (risoluzione 64/E del 28 giugno 2019) che la proroga al 30 settembre 2019 riguarda anche chi per il periodo d’imposta 2018 applica il regime forfettario o quello dei minimi, o ancora dichiara altre cause di esclusione dagli Isa o determina il reddito con altri criteri forfettari, come, ad esempio, alcune attività agricole come gli agriturismi.