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La moratoria sui prestiti

  • di Luigi Mondardini

    Misure di sostegno finanziario .

    E’ uno  degli interventi che il  Governo ha messo in atto e consiste  in una  moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

    La disposizione è rivolta alle microimprese nonché alle piccole ed alle medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

    Si tratta, in pratica delle medie imprese ( , che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro), delle piccole imprese (  meno di 50 persone,con un fatturato annuo  non superiore  a 10 milioni di euro) e delle microimprese ( che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).

    Le imprese suindicate potranno beneficiare della moratoria  facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore.

    In particolare è previsto che:

    • non possano essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 le  aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto (17 marzo 2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
    • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
    • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.


    Le imprese devono :

    • comunicare alla banca o all’intermediario l’interesse ad usufruire della moratoria;
    • dichiarare, mediante autocertificazione, di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.
    • La moratoria si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto, non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.

    Nel periodo di vigenza della moratoria, gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento.

    Le operazioni oggetto delle misure di sostegno, sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (“il Fondo”).

     


     

     

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