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La moratoria per i finanziamenti

  • di Luigi Mondardini

    Art. 56 del Dl Cura Italia.

    Sono previste misure  di sostegno per le imprese.

    Le imprese hanno due possibilità: accedere alla moratoria del Dl 18/20 e l’accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ovvero l’accordo per il credito 2019, come modificato dall’addendum del 6 marzo 2020.

    L’articolo 56 si rivolge alle imprese, definite  quali microimprese e piccole e medie imprese (Pmi). Vi rientrano anche i professionisti e le ditte individuali.

    Quando si superano due dei limiti della Pmi (fatturato superiore a 50 milioni, attivo superiore a 43 milioni, più di 250 dipendenti), la moratoria prevista dall’articolo 56 risulterà preclusa, potendosi aderire solo a quella Abi.

    Inoltre la moratoria Abi è concessa discrezionalmente dalle banche, mentre a quella del Dl, in presenza delle condizioni previste dalla norma, si accede automaticamente.

    Alla moratoria  in base all’articolo 56 si accede tramite una  comunicazione da inviare via Pec ( poi ciascuna banca richiederà la compilazione dei propri  moduli non essendo uniformata la procedura) che deve essere corredata da una dichiarazione in cui l’impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

    Il  sostegno finanziario prevede:

    1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020. In pratica per aperture di credito e linee di cassa, anticipo fatture/riba/export/contratti, linee di factoring, la norma prevede che questi fidi non possano essere revocati, nemmeno parzialmente, fino al 30 settembre.
    1. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
    1. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Come chiarito dal ministero dell’Economia, anche la rata in scadenza al 30 settembre non andrà pagata.

     

    Il  ministero ha chiarito che l’impresa non deve avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

     

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