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La marca da bollo sulla ricevuta. Quando applicarla.

  • di Luigi Mondardini

    La marca da bollo su ricevute è un’imposta obbligatoria fissata dal DPR nr. 642 del 26/10/1972 che prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo, ora pari a 2 euro, da applicare sulle ricevute di pagamento se di importo superiore a 77,47 euro.

    Il bollo su ricevute di pagamento affitto, spese mediche, sanitarie e veterinarie ecc, è sempre obbligatorio se l’importo riportato sulla ricevuta supera i 77,47 euro. Pertanto, se si emette una ricevuta di pagamento oltre l’importo limite, va apposta una marca da bollo pari a 2 euro, ex 1,81 € prima dell’aumento del 26 giugno. In dettaglio:

    ·        Marca da bollo ricevute mediche e sanitarie;  Marca da bollo ricevute veterinarie;  Marca da bollo ricevute acquisto valori bollati;  Marca da bollo ricevute di pagamento emesse da associazioni sportive dilettantistiche

    ·        Marca da bollo ricevute affitto quindi anche sui contratti di locazione di qualsiasi tipologia, per cui è obbligatorio anche su ricevute locazioni casa vacanza, uso villeggiatura, brevi vacanze e week-end e in comodato d’uso;  Marca da bollo ricevute b&b;   Marca da bollo ricevute affitto in cedolare secca

    ·        marca da bollo su ricevute lavoro occasionale.Marca da bollo ricevute rimborso spese: per questa tipologia di ricevuta, è necessario fare una distinzione, infatti, la norma prevede che qualora il professionista effettui spese come anticipo sul cliente, e per questo emetta regolare fattura con l’indicazione esatta degli importi sostenuti, tali anticipazioni, sono soggette ad imposta di bollo che sarà addebitata al cliente nella medesima fattura.

     

    Quando non va apposta la marca da bollo.

    Secondo il D.M. 24 maggio 2005, la marca da bollo da 2,00 va apposta su ricevute e fatture sia cartacee che elettroniche, se superiori all’importo di 77,47 euro.

    Ciò significa che sull’originale del documento, va apposta una marca da bollo dell’importo indicato, fatta eccezione per dei casi per i quali la marca da bollo non e’ richiesta quali: le ricevute con importo inferiore a 77,47 euro, le ricevute che riguardano quote associative e donazioni ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), ricevute emesse da ONLUS, le ricevute fiscali riguardanti operazioni soggette ad IVA, ricevuta già assoggettata ad imposta di bollo o esente per legge , le bollette.

    Marca da bollo 2 euro su ricevute fiscali: mediche e sanitarie:

    La marca da bollo di 2 euro su ricevute fiscali mediche, sanitarie e veterinarie, emesse da professionisti e le ricevute per i ticket sanitari, va assolta l’imposta di bollo se la prestazione supera l’importo di  77,47 euro. Pertanto, il professionista medico, al momento della formazione del documento deve rilasciare la ricevuta fiscale al cliente già comprensiva di marca da bollo 2 euro, per cui è lo stesso medico  che è tenuto ad assolvere l’imposta e non il paziente, qualora ciò non avvenga, il medico è passibile di sanzione per omissione della marca da bollo dovuta su ricevute fiscali, fatture e documenti che superano il limite di importo.

    Allo stesso tempo, il paziente che riceve dal medico una ricevuta fiscale non in regola con il bollo, diventa responsabile nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per il pagamento della differenza di imposta, per cui se ci si accorge della mancata apposizione della marca da bollo, è necessario entro 15 giorni dalla data di emissione della ricevute irregolari, presentarle all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In questo caso, la parte che ha provveduto alla regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità mentre la sanzione è irrogata nei confronti del medico che non ha provveduto a rilasciare le ricevute con il bollo dovuto. 

    Inoltre, la mancata apposizione marca da bollo su ricevute sanitarie, è fondamentale ai fini di detraibilità delle spese con la dichiarazione dei redditi annuale.

    Marca da bollo su ricevute d’affitto e cedolare secca:

    Il  bollo su ricevute di affitto  va assolto anche se si tratta di contratti registrati in cedolare secca.

    Le ricevute pagamento d’affitto, sono regolate dall’articolo 1999 del codice civile, che prevede che il creditore se riceve il pagamento di un corrispettivo, deve rilasciare una quietanza, ovvero, una ricevuta di pagamento che attesta il versamento del canone mensile così come pattuito sul contratto. 

    La ricevuta affitto, rientrando tra le fattispecie che prevedono l’assolvimento dell’imposta di bollo, nel modello ricevuta pagamento affitto, deve essere applicata 1 marca da bollo da 2 euro, il cui costo generalmente è a carico dell’inquilino.

    Marca da bollo su ricevute prestazione occasionale:

    E' obbligatoria se l’importo indicato sulla ricevuta per il compenso dell’attività lavorativa svolta saltuariamente è superiore a 77,47 euro. L’onere di assolvere la marca da bollo è da parte di colui che rilascia la ricevuta, ovvero, dalla persona che di fatto ha svolto il lavoro e per questo emette ricevuta di pagamento che dovrà poi dichiarare in sede di dichiarazione dei redditi.


     

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