L’articolo 20-bis del Tuir stabilisce che: “ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’art. 17, co. 1, lett. l), del Tuir , valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art.47, co. 7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata”.
L’operazione di "recesso" , sotto il profilo fiscale assume rilevanza in un primo momento che coincide con la dichiarazione di recesso e successivamente in corrispondenza alla liquidazione della quota al socio recedente; nel caso in cui il trasferimento della quota si concretizzasse di fatto in una vera e propria cessione si avrebbe l'incasso del corrispettivo in capo al socio cedente.
Sul piano fiscale il reddito da recesso è disciplinato (ipotesi di recesso tipico) dall'art 47, comma 7 del Tuir. A prescindere dal tipo di società da cui si receda, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso costituisce utile da tassare in capo al socio solo per la parte eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o per la sottoscrizione delle quote annullate (differenza fra il rimborso della quota capitale e quanto ricevuto in più a titolo di differenza da recesso).
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 del 13 febbraio 2006 ha precisato che l'utile ottenuto dal socio che recede, anche non imprenditore, si configura come un reddito da partecipazione; in definitiva la disposizione definisce quali redditi da partecipazione i redditi compresi nelle somme attribuite ai soci delle società di persone nei casi di recesso.
Inoltre, qualora siano passati più di cinque anni dalla costituzione della società da cui si recede i suddetti redditi sono assoggettabili a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. l del Tuir e quindi solitamente con l'aliquota corrispondente alla metà dei redditi complessivi netti dichiarati nei due anni precedenti "all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione".
Altro aspetto rilevante da considerare è il momento impositivo per questo reddito da partecipazione. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il reddito è qualificato come reddito d'impresa e quindi il momento impositivo non è quello della sua percezione (cassa), quanto quello del perfezionamento giuridico del recesso.
Pertanto la tassazione avverrà non in base al momento in cui si percepisce la somma ricevuta quale liquidazione della quota, bensì secondo il principio di competenza proprio in quanto avente natura di reddito d’impresa.