Le precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora il consumatore finale richieda la fattura, l’esercente deve procedere come segue:
a) emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio
b) fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente
Non c’è alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.
Dunque, nessun onere collegato alla fatturazione elettronica per i privati. Pertanto l’acquisto effettuato come soggetto privato può essere documentato con la copia cartacea o in pdf della fattura elettronica.
Si pensi ad esempio ai bonus ristrutturazione e qualificazione energetica: è sufficiente che la persona fisica beneficiaria acquisisca e conservi le fatture cartacee dei fornitori che hanno eseguito l’intervento, i quali sono obbligati a rilasciarle, oltre che a inviare al SdI il file xml.
A partire dal secondo semestre del 2019, l’Agenzia delle entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai privati cittadini persone fisiche.
In tal modo il consumatore finale potrà visionare le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Il servizio di consultazione sarà accessibile solo previa espressa adesione.