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La fattura accompagnatoria elettronica

  • di Luigi Mondardini

    Utilizzata per le cessioni di beni.

    Contiene le informazioni tipiche della fattura (articolo 21 del D.P.R. 633/72), ma anche quelle  aggiuntive proprie del  Documento di Trasporto   allo scopo di concentrare in un  unico documento le funzioni sia della fattura che quelle del DDT.
     
    Considerando che  la fattura si considera emessa al momento della trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio,  ben difficilmente la procedura  potrà compiersi prima della partenza fisica delle merci verso il destinatario finale.
     
    Ciò trova conferma nel D.L. 119/2018, che  prevede tempi più lunghi per l’emissione della fattura , vale a dire entro l’ultimo giorno della liquidazione IVA fino al 30.06.2019 e 10 giorni dal 01.07.2019,  e la contestuale trasmissione al Sistema di Interscambio.
     
    La normativa  equipara il momento di emissione della fattura con la relativa trasmissione, rendendo non sanzionabile  il ritardo nell’emissione/trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio, che deve avvenire entro le ore 24 dello stesso giorno.
     
    In ogni caso la merce non potrebbe comunque viaggiare sprovvista di documentazione a supporto; pertanto  è necessario che la merce sia accompagnata sempre almeno da un DDT o da un documento facente funzione di DDT predisposto su carta, in aggiunta alla fattura che sarà poi emessa in digitale.
     
    Una valida alternativa concretamente applicabile e che  consente di evitare ogni sorta di incertezza , è quella di utilizzare la  fatturazione differita, ai sensi dell’articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/72.
     
    Ciò comporta , in occasione di ciascuna consegna della merce, l’emissione di  un Documento di Trasporto (che accompagnerà la merce stessa) e, a seguito di questo, ogni fine mese (entro il giorno 15 del mese successivo) l’emissione  di un’unica fattura elettronica riepilogativa richiamando al suo interno i riferimenti del / dei DDT cui la fattura si riferisce.
     
    Resta inteso che l’IVA riportata nella fattura differita emessa entro il 15 del mese successivo concorrerà alla liquidazione IVA del mese in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta, ovvero il mese di avvenuta consegna.
     

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