Il termine è il 30 giugno 2018.
Ciò consente di usufruire dell'esenzione dal pagamento del tributo per l'anno 2017 e per quelli successivi.
Sono interessate le imprese edili, costituite in forma societaria o individuale, che detengono immobili-merce costruiti e destinati alla vendita.
Sono considerate imprese costruttrici sia quelle che provvedono alla costruzione del fabbricato con un'organizzazione autonoma e con mezzi propri sia quelle che si avvalgono di altre imprese subappaltatrici, comprese le imprese costruttrici che svolgono l’attività di costruzione di immobili in forma occasionale.
Deve trattarsi dei beni inseriti contabilmente tra le giacenze di magazzino e non locati.
Per usufruire dell'esenzione dell'imposta comunale occorre:
- che l'impresa costruttrice sia dotata del titolo amministrativo;
- l'immobile sia stato costruito, in autonomia o con l'ausilio si terzi, o sia stato oggetto di un intervento di recupero ex art. 3 comma 1 lett. c), d) e f) del DPR 380/2001;
- l'immobile sia ultimato;
- l'immobile sia contabilizzato tra le rimanenze di magazzino, quindi destinato alla vendita e non locato.
- Per un nuovo fabbricato, l’agevolazione decorre dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.
- I fabbricati agevolati possono appartenere a qualsiasi categoria catastale (abitazioni, negozi, uffici e capannoni), purchè iscritti tra le giacenze di magazzino e destinati alla vendita.
L’agevolazione non spetta nel caso in cui l'immobile sia locato anche per una per una frazione di anno.
Inoltre per usufruire dell'esenzione dall'imposta , l'impresa costruttrice deve presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto, a pena di decadenza, nella quale deve attestare il possesso dei requisiti ed indicare gli elementi identificativi degli immobili sui quali si applica il beneficio stesso.