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La detrazione per le parti comuni condominiali

  • di Luigi Mondardini

    Si applicano i medesimi limiti previsti per le singole unità immobiliari.

    La detrazione, da suddividersi in 10 rate di pari importo, corrisponde a: 
     
    -  il 50% delle spese sostenute con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare ( pagamenti dal 26.6.2012 al 31.12.2016) ; 
     
    - il  36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017.
     
    La detrazione è riconosciuta anche per interventi di ristrutturazione eseguiti sul condominio. 
     
    In questo caso  il beneficio spetta al singolo condomino:
     
    - nel limite della quota a lui imputabile , cioè in base alla propria quota millesimale;
     
    - a condizione che la quota di spesa sia stata effettivamente versata al condomìnio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. 
     
     
    La spettanza della detrazione è subordinata ad alcune condizioni  che devono essere rispettate dagli amministratori che dovranno  utilizzare  il codice fiscale del condomìnio stesso, ed in alcuni casi anche il proprio. 
     
    In particolare occorre che:
     
    - il bonifico  per il pagamento dei lavori sia completo ( parlante)  , cioè  predisposto su apposito modello contenente: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
     
    - L’amministratore rilasci  singoli condomini la certificazione con cui attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti indicando  la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. Nella certificazione egli indica il beneficiario in base al nominativo che gli viene comunicato dal condomino stesso.
     
    Per quanto riguarda i condomini “minimi” ( costituiti da meno di 8 unità abitative), dove mancano amministratore e   codice fiscale, ai fini della detrazione, fermo restando l’obbligo di eseguire il pagamento delle fatture tramite bonifico parlante, è possibile riportare il codice fiscale del condomino che ha eseguito gli adempimenti. 
     
    Al fine di godere della detrazione è necessario riportare l’onere sostenuto nella propria dichiarazione dei redditi. 
     
     
    Per gli interventi su parti comuni :
     
    - i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condomìnio 
     
    - nel caso di condomìnio minimo, il codice fiscale di colui che ha eseguito gli adempimenti se il condomìnio non è stato costituito
     
     
    Si ricorda infine che la detrazione è persa, e l’importo eventualmente fruito è recuperato dagli uffici qualora non sia  stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria; il pagamento non sia stato eseguito tramite bonifico bancario o postale ; non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate.
     

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