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La detrazione al 110% del Decreto Rilancio

  • di Luigi Mondardini

    Per riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

    La detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

     

    La detrazione del 110%  è ammessa per i  seguenti soggetti:

     

    - condomini;

    - persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari.

    -  Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti

    - cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

     

    Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico siano  effettuati su edifici unifamiliari è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% soltanto se l’edificio è adibito ad abitazione principale.

     

    Inoltre la detrazione del 110% è fruibile anche per l’unità immobiliare concessa in locazione / a disposizione solo se facente parte di un immobile composto da più unità immobiliari mentre non è fruibile se l’immobile locato / a disposizione è costituito da un edificio unifamiliare.

     

    Viceversa non  si applica la detrazione  da una società per gli interventi effettuati sull’immobile strumentale all’esercizio dell’attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio.

     

    La detrazione sale al 110% per le seguenti tipologie di interventi:

     

     

    Tipologia di intervento

    Spese dal 1.7.2020  al 31.12.2021

    Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

     

    110% spesa massima: 60.000 Euro per il numero delle unità immobiliari dell’edificio

    Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

     

    - impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici;

     

    - impianti di microcogenerazione

     

    110% spesa massima: 30.000 Euro per il numero delle unità immobiliari dell’edificio

    Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

    - impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli

    impianti ibridi o geotermici;

    - impianti di microcogenerazione

     

    110% spesa massima: 30.000

     

     

     

     

    Altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli

    interventi sopra elencati.

     

    110% spesa massima  ordinariamente

    prevista per l’intervento

     

     

     

    Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati  devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti ma ad oggi non ancora emanati  e , nel loro complesso devono assicurare:

     

    - il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) , ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

     

     

    Rischio sismico

     

    Viene inoltre disposto che per gli interventi di riduzione del rischio sismico la detrazione  spettante, prevista nella misura del 50% - 70% - 80% - 75% - 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.

     

    Altri interventi

     

    La detrazione del 110% è riconosciuta  anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.

     

    In particolare sono incluse nella detrazione del 110% le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 effettuati

    contestualmente ad almeno uno degli interventi suindicati nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascuna tipologia di intervento.

     

    Vengono poi  inclusi  nella detrazione del 110% la contestuale installazione di:

     

    impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche.

    Per i predetti interventi è previsto un ammontare massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

    In caso di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

     

    Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati.

     

    Colonnine di ricarica.

     

    Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali.

    La detrazione nella maggior misura del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione della c.d. “colonnina di ricarica” sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica sopra citati per i quali è possibile fruire della detrazione del 110%.

    Il tetto di spesa è di 3.000 Euro. Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

     

     

    L’utilizzo del “credito di imposta”.

     

    In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare, alternativamente,

    per la trasformazione in credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

     

    • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
    • efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
    • adozione di misure antisismiche con riduzione rischio sismico con detrazione del 110%;
    • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna ( interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”);
    • installazione di impianti solari fotovoltaici;  
    • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

     

    Vengono apportate  alla disciplina le seguenti modifiche:

    -  in caso di  riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, c.d “sconto in fattura”, il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

    - trasformazione della detrazione in credito d’imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

     

    Inoltre, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione / cessione e dal c.d. “sconto in fattura”  :

     

    - può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;

    - va utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

    L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno  non può essere fruita negli anni successivi;  non può essere richiesta a rimborso.

     

    Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di quanto sopra esposto.

     

    Si ricorda infine che in  caso di opzione per la cessione / sconto in fattura a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110% sono previsti particolari adempimenti; in particolare il Visto di conformità e l’Attestazione/Asseverazione.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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