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La detraibilità dei premi assicurativi

  • di Luigi Mondardini

    I premi di assicurazione rappresentano uno degli oneri detraibili .

    La detraibilità dei premi di assicurazione è disciplinata dall’articolo 15, comma 1, TUIR:

    • lettera f), con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, anche a tutela delle persone con disabilità grave, di invalidità permanente o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

     

    • dal 2018, ai sensi della successiva nuova lettera f-bis), con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

    I premi di assicurazione sono caratterizzati da diversi limiti di detraibilità, a seconda dell’oggetto e della data di stipula del contratto.

    In particolare sono compresi tra le  spese detraibili,  per un importo massimo di euro 530, le assicurazioni:

    •  contro il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (stipulate/ rinnovate dal 2001);
    • assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (stipulate/rinnovate fino al 2000);

    Il massimo sale a 750  euro  per le assicurazioni contro il rischio di morte stipulate per tutelare persone con grave disabilità.

    Spettano entro un limite di euro 1.291,14 al netto delle spese,  le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

    I limiti di cui sopra devono essere considerati complessivamente e pertanto valgono anche nel caso di contemporanea presenza di una pluralità di contratti.

    Con riguardo ai premi di assicurazione versati per conto di familiari fiscalmente a carico, la circolare n. 7/2018 precisa che la detrazione è attribuita al contribuente se:

    • ricopre il ruolo di contraente e assicurato;
    • risulta contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
    • un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
    • risulta essere il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
    • il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

    La novità del 2018 riguarda la detrazione del 19%, senza alcun limite di spesa, spettante per i premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

    Si ritiene che, in assenza di specifica previsione normativa, la detrazione per le polizze in esame non possa essere attribuita qualora la spesa sia stata sostenuta a favore di familiari fiscalmente a carico.

    Per certificare le somme corrisposte per premi assicurativi è necessario essere in possesso:

    • della ricevuta di pagamento del premio versato nell’anno di riferimento o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi;
    • del contratto di assicurazione oppure dell’apposito prospetto rilasciato dall’assicurazione, nel quale sono evidenziate le seguenti informazioni: dati del contraente e dati dell’assicurato, tipo e decorrenza del contratto e importi fiscalmente rilevanti.

     

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