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La detraibilità dei Dispositivi medici

  • di Luigi Mondardini

    Si tratta di strumenti, apparecchi, impianti, sostanze o altri prodotti.

    Sono impiegati a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia ,  di una ferita o di un handicap; oppure in  sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico.
     
    Per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico è stato allegato alla Circolare n. 20/E del 2011, un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.
     
    La natura del dispositivo medico può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria quali AD (spese per l’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).
     
    Ai fini della detrazione dei prodotti compresi in tale elenco è necessario munirsi della  documentazione; in  particolare: 
     
    scontrino o fattura dai quali risultino sia il soggetto che sostiene la spesa sia la descrizione del dispositivo medico (la generica indicazione di “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa); 
     
    documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (esempio: confezione, scheda del prodotto, attestazione del produttore o indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore).
     
    Per i dispositivi medici non compresi nell’elenco invece, ai fini della detraibilità della spesa sono necessari:
     
    scontrino o fattura dai quali risulti sia il soggetto che sostiene la spesa sia la descrizione del dispositivo medico;
     
    documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE con indicazione delle Direttive Europee di settore (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).
     
    Sono dispositivi medici  “su misura”  quelli  fabbricati  appositamente per un determinato paziente, sulla base della prescrizione scritta di un medico o di altro operatore debitamente qualificato, quali ad esempio  le protesi dentarie, i plantari ecc. 
     
    I dispositivi medici “su misura” non devono recare la marcatura CE, pur avendo l’obbligo di essere conformi al D. Lgs.46/1997.
    Ai fini della detrazione pertanto è necessaria la seguente documentazione: scontrino o fattura dai quali risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione dettagliata del dispositivo acquistato (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione); documentazione con indicazione di conformità al D. Lgs. 46/1997.
     
    Infine si ricorda che in base alla  Circolare n. 19/E del 2012 – par. 2.1  è possibile beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella Circolare 20/E/2011.
     

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