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La definizione degli atti di accertamento.

  • di Luigi Mondardini

    Il D.L. 119/2018 consente la definizione in via agevolata.

    Il provvedimento del 9 novembre detta le disposizioni attuative.

    Riguarda gli atti  emessi dall'Agenzia delle entrate o dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in particolare:

    • gli avvisi di accertamento
    • gli avvisi di rettifica e di liquidazione
    • gli atti di recupero
    • gli inviti al contraddittorio
    • gli accertamenti con adesione.

    Occorre versare : le e somme riferite a tributi e contributi, in un’unica soluzione o in più rate; non sono invece dovuti gli importi relativi a sanzioni amministrative, interessi ed eventuali accessori, ad esempio, le spese di notifica.


    Il contribuente che intende avvalersi della definizione deve manifestare la volontà tramite una comunicazione, in carta libera, da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento relativo a ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata.

    La definizione agevolata disciplinata dall’articolo 2 del Dl 119/2018 riguarda:

    • gli inviti al contraddittorio notificati fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non è stato notificato un avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato un accertamento con adesione;

     

    • gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati (cioè, quelli per i quali non è stato effettuato il versamento) e ancora perfezionabili (cioè, per i quali non sono ancora decorsi venti giorni dalla sottoscrizione).
    • gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati fino al 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, rientranti nell’ambito di applicazione dell’ art. 15  del Dlgs 218/1997
    • gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1, legge 311/2004, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

    Sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del Dl 167/1990 (voluntary disclosure).

    La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

    Inoltre, non rientrano nella definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la relativa controversia pendente potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’ art. 6  dello stesso Dl 119/2018 .

     


    Il contribuente può definire il rapporto relativo agli atti indicati pagando gli importi relativi a tributi e contributi, non anche quelli di sanzioni amministrative, interessi ed eventuali accessori.


    I termini entro cui effettuare il versamento per il perfezionamento della definizione sono diversi in base al tipo di atto:

    • 23 novembre 2018 per l’invito al contraddittorio;
    • 13 novembre 2018 per l’accertamento con adesione;
    • 23 novembre 2018 per l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero di credito oppure, se più ampio, il tempo che residua per la proposizione del ricorso.

     

    In quest'ultima ipotesi, nel computo del termine si contano anche i periodi che sospendono il termine per presentare ricorso, se il contribuente aveva già prodotto, prima del 24 ottobre 2018, istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica dell’avviso di accertamento oppure un’istanza di scomputo delle perdite (modello Ipec e/o modello Ipea). Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia, dall’entrata in vigore del decreto, a tali istanze.

     

    Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, di cui, la prima rata dev’essere versata entro i termini suindicati, mentre le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.


    Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

    Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.
     

    È esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione, ossia non è possibile utilizzare eventuali crediti d’imposta.


    Tutti gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono a disposizione nel fornire la necessaria assistenza per consentire ai contribuenti di avvalersi correttamente delle definizioni agevolate.



     

     

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