È’ l’agevolazione che consente di dedurre il 20% del costo di acquisto di abitazioni da dare in locazione.
E’ stata introdotta per le persone fisiche ( non imprenditori) dalla Legge n. 164 dell’11 novembre 2014 consentendo una deduzione dal reddito complessivo IRPEF in caso di acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, che saranno successivamente date in locazione.
Condizione per accedere al’agevolazione è che si tratti:
- immobili di nuova costruzione
- invenduti alla data del 12 novembre 2014
- immobili sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo
Gli acquisti agevolati sono quelli effettuati :
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017
- la deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita
- nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro
- oltre agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle stesse unità immobiliari.
La deduzione va ripartita in otto quote annuali di pari importo (a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.
L’’unità immobiliare acquistata, ristrutturata o costruita deve essere destinata alla locazione per almeno otto anni.
In particolare:
a) nel caso di stipula di un contratto di locazione a canone concordato ( durata “sei più due” ) che consente alla prima scadenza di prorogare il contratto di diritto”, si può considerare rispettato il requisito della durata minima pari a anni otto.
b) Allo stesso modo si può ritenere che rientrino nella norma tutti i contratti di locazione che abbiano una durata di anni otto, comprese le ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti.