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La compensazione nel Modello IVA 2020

  • di Luigi Mondardini

    Esonero dal visto nel caso di livello ISA almeno pari a 8

    Le bozze della dichiarazione IVA per il 2019 (modello IVA 2020) prevedono una modifica al frontespizio del precedente modello, introducendo una specifica casella affinché i soggetti che soddisfano i requisiti ISA possano attestare l’esonero dal visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia.

    Il beneficio dell’esonero dal visto o dalla garanzia è riconosciuto in favore dei soggetti passivi che, in relazione al periodo d’imposta 2018, hanno conseguito un livello di affidabilità almeno pari a 8 (su una scala di 10):

    - per i crediti annuali maturati nella dichiarazione IVA per il 2019 (modello IVA 2020);
    - per i crediti infrannuali maturati nei primi tre trimestri del 2020, mediante presentazione dei rispettivi modelli TR.

    La dichiarazione IVA riferita all’anno d’imposta 2019 rappresenterà, quindi, la prima opportunità per fruire dell’esonero dal visto ai fini della compensazione del credito IVA annuale (o dalla prestazione della garanzia, nel caso delle richieste di rimborso), per i soggetti il cui livello ISA è stato almeno pari a 8 con riferimento all’anno 2018.

    Il beneficio è circoscritto , rispettivamente, ai rimborsi e alle compensazioni di crediti IVA “per un importo non superiore a 50.000 euro annui”.

    La soglia di 50.000 euro è riferita a tutte le richieste di compensazione effettuate nel 2020 ed è da ritenersi cumulativa di tutti i crediti IVA (annuali e trimestrali).

    Analogamente la soglia di 50.000 euro è riferita a tutte le richieste di rimborso (per crediti IVA annuali e trimestrali) effettuate nell’anno 2020.

    Nella fattispecie, dovranno essere sommati il credito IVA annuale maturato nel 2019 e i crediti infrannuali dei primi tre trimestri del 2020, indipendentemente dal fatto che gli importi utilizzati in compensazione (o chiesti a rimborso) siano relativi a due periodi d’imposta diversi.

    In relazione ai crediti IVA annuali, maturati nel 2019, si ricorda che:


    - per un importo non superiore a 5.000 euro annui, resta ferma la possibilità di compensare “orizzontalmente” già a decorrere dal 1° gennaio 2020 (primo giorno successivo alla chiusura del periodo di imposta nel quale il credito è maturato), anche senza che sia stata presentata la dichiarazione;

    - per importi superiori a 5.000 euro annui, da parte di soggetti che beneficiano dell’esonero dal visto in ragione dell’applicazione degli ISA, permane l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione IVA (entro il termine ultimo del 30 aprile 2020) e la compensazione “orizzontale” è possibile a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello;

      

     

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