È nullo l’avviso di accertamento motivato “ per relationem”.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 562/2017 della Quinta Sezione Civile della Cassazione.
Agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio non risultava essere stato allegato il PVC.
Approdata in Cassazione, la controversia si è chiusa definitivamente a sfavore del fisco.
La Suprema Corte ha rilevato che l’accertamento si era basato su due distinti PVC, di cui uno non era conosciuto dal contribuente, non avendo egli preso parte al procedimento di formazione.
Conseguentemente, il secondo PVC avrebbe dovuto essere allegato agli avvisi in contestazione.
Pertanto secondo la Cassazione “sussiste la violazione dell’art. 7 L. 212 del 2000 “ in quanto il contribuente aveva partecipato al verbale redatto dalla GdF a suo carico, ma non a quello presupposto, redatto invece dal Nucleo di Polizia Tributaria e nel quale il contribuente non ha avuto alcuna parte.