Dal 2.5.2016 non è più possibile utilizzare il mod. F24 per l’acquisto dei voucher.
Il D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto la disciplina del “lavoro accessorio” e dei “buoni lavoro” (c.d. “voucher”).
In tal modo si è voluto regolamentare quelle prestazioni lavorative (“accessorie”), che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso i voucher il cui valore nominale è pari ad € 10.
Il D.Lgs. n. 81/2015, ha sostituito integralmente la previgente disciplina; in particolare le novità riguardano l’aumento da € 5.000 a € 7.000 del limite massimo del compenso che il prestatore può percepire.
Inoltre è stata introdotta la modalità di acquisto telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.
Come precisato dall’INPS nella Circolare 12.8.2015, n. 149, i committenti imprenditori e professionisti possono acquistare i voucher esclusivamente attraverso:
- la procedura telematica prevista sul sito Internet INPS (c.d. voucher telematico);
- tabaccai e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- Banche Popolari abilitate.
I committenti non imprenditori / professionisti possono acquistare i buoni lavoro, oltre che attraverso i canali sopra indicati, anche rivolgendosi ad un ufficio postale.
A decorrere dal 2.5.2016, la causale contributo “LACC - Lavoro occasionale accessorio”, prevista per l’acquisto dei voucher per remunerare prestazioni di lavoro accessorio è utilizzabile esclusivamente tramite il mod. “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, c.d. mod. F24 ELIDE.