Dal 2016 ci sono 4 nuove tipologie di interpello, introdotte dal D. Lgs 156/2015.
L'interpello è disciplinato all'articolo 11 dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) e permette al contribuente di inviare quesiti all'Amministrazione Finanziaria, per conoscere preventivamente un parere su determinate operazioni, o sulla portata di disposizioni tributarie per le quali sussistono dubbi interpretativi.
Il Decreto Legislativo 156/2015 concernente la Revisione della disciplina degli interpelli, ha modificato notevolmente tale istituto, e le novità sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016.
In particolare sono state individuate 4 nuove tipologie di interpello.
- interpello ordinario: utilizzato dal contribuente per ottenere dall'amministrazione finanziaria dei chiarimenti sulla corretta interpretazione delle norme tributarie.
Con il recente intervento normativo questa tipologia di interpello ha subìto un'estensione del suo ambito applicativo che l'ha portato a sdoppiarsi in interpello interpretativo, in cui l'oggetto dell'istanza è la norma tributaria (restano pertanto esclusi gli atti non aventi carattere normativo); interpello qualificatorio, in cui l'oggetto dell'istanza è la corretta identificazione normativa del caso concreto.
- interpello probatorio: attivato dal contribuente quando intende aderire a determinati regimi fiscali, per chiedere all'amministrazione finanziaria un parere sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso e sull'idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine.
- Interpello anti-abuso: utilizzato dal contribuente quando intende aderire a determinati regimi fiscali, per chiedere all'amministrazione finanziaria un parere: sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso o sull'idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine.
- Interpello disapplicativo: consente al contribuente di chiedere all'amministrazione finanziaria la disapplicazione di specifiche disposizioni tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive dello stesso, fornendo la prova che tali fenomeni non possono verificarsi relativamente alla propria fattispecie concreta. Questa tipologia di interpello è l'unica avente carattere obbligatorio. Resta fermo che il contribuente può, in caso di risposta sfavorevole, fornire la predetta prova anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa