La Stabilità 2016 prevede il calcolo dell’ammortamento sul costo fiscale maggiorato del 40%.
L’agevolazione in questione riguarda i beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.
Sono agevolati anche i beni acquistati nel 2015, purché la competenza fiscale si sia manifestata nel periodo successivo al 15.10.2015 e fino al 31.12.2015, ai sensi dell’art. 109 del TUIR.
Il criterio di riferimento prevede che le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute:
- per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Nel caso di leasing , ai fini del momento di effettuazione dell’investimento, rileva il momento in cui il macchinario viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.
Per sfruttare le maggiori quote di ammortamento anche per il 2015, è altresì necessario che il bene sia effettivamente entrato in funzione.
L’entrata in funzione del bene può essere desunta da diversi indicatori quali:
il momento da cui ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene; l’utilizzo di manodopera; l’inserimento del bene nel ciclo produttivo; i desunti dalla contabilità industriale.
Se il bene è entrato in funzione nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2015 si potrà calcolare l’ammortamento senza ragguaglio ai mesi di utilizzo, tenendo conto che nel periodo di entrata in funzione del bene l’ammortamento deve essere ridotto del 50%.